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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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d. fedpol e il Servizio informazioni della Confederazione, per elaborare analisi e
per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
6 Se la PGF raccoglie i dati contenuti nel sistema all’insaputa della persona interessata, quest’ultima ne è informata conformemente all’articolo 12 capoverso 4.
Art. 81 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia
internazionale e intercantonale
1 Fedpol gestisce il Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:
a. lo scambio di informazioni:
1. di polizia giudiziaria,
2. concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale,
3. utili alla ricerca di persone scomparse,
4. utili all’identificazione di persone sconosciute;
b. la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.
2 Il sistema contiene:
a. dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell’ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché di altri canali della cooperazione di polizia;
b. dati trattati nell’ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali di cui all’articolo 8.
3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:
a. come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell’ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
b. nell’ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
c. nell’ambito della ricerca di persone scomparse e dell’identificazione di persone sconosciute.
4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.
5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
6 Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo:
a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;