Progetto

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto

d. fedpol e il Servizio informazioni della Confederazione, per elaborare analisi e

per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

6 Se la PGF raccoglie i dati contenuti nel sistema all’insaputa della persona interessata, quest’ultima ne è informata conformemente all’articolo 12 capoverso 4.

Art. 81 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia

internazionale e intercantonale

1 Fedpol gestisce il Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:

a. lo scambio di informazioni:

1. di polizia giudiziaria,

2. concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale,

3. utili alla ricerca di persone scomparse,

4. utili all’identificazione di persone sconosciute;

b. la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.

2 Il sistema contiene:

a. dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell’ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché di altri canali della cooperazione di polizia;

b. dati trattati nell’ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali di cui all’articolo 8.

3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:

a. come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell’ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;

b. nell’ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;

c. nell’ambito della ricerca di persone scomparse e dell’identificazione di persone sconosciute.

4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.

5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

6 Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo:

a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;