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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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b. l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e UFG, per adempiere i compiti conferitigli dall’AIMP35;

c. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF.

Art. 82 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro

competenza in materia di perseguimento penale

1 Fedpol gestisce il Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.

2 Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell’ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di tali dati è disciplinato dal diritto cantonale.

3 Ogni Cantone può concedere l’accesso ai propri dati, mediante una procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni che, nell’ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.

4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliarne l’osservanza.

Art. 83 Sistema d’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti

penali e di ricerche di persone scomparse

1 Fedpol registra e memorizza i dati segnaletici (profili del DNA, impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) raccolti e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o dello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

2 Fedpol gestisce a questo scopo il Sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene i dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.

3 Oltre a fedpol sono autorizzate a trattare e a confrontare dati conformemente al capoverso 1 le autorità seguenti:

a. il centro di calcolo del DFGP;

b. l’amministrazione delle dogane;

c. le autorità di polizia dei Cantoni.

4 I dati segnaletici di cui al capoverso 1 e i dati personali pertinenti sono trattati in sistemi d’informazione separati. I dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 2 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a

35 RS 351.1