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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati di cui al capoverso 2.

5 Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione di cui al capoverso 2 è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo informatizzata:

a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di

polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;

b. l’UFG, per adempiere i compiti conferitigli dall’AIMP36;

c. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di

polizia, per verificare l’identità delle persone oggetto di una ricerca.

Art. 84 Sistema d’informazione sui profili del DNA in particolare

1 Come parte integrante del Sistema d’identificazione di persone di cui all’articolo 83 viene gestito un Sistema d’informazione sui profili del DNA.

2 Tale sistema d’informazione serve a confrontare profili del DNA ai fini del procedimento penale e dell’identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute.

Art. 85 Registrazione nel Sistema d’informazione sui profili del DNA

1 Nel sistema d’informazione sono registrati i profili del DNA concernenti:

a. persone sospettate di essere gli autori di crimini o delitti oppure di avervi parte-

cipato (art. 3 della legge del 20 giugno 200337sui profili del DNA);

b. persone condannate (art. 5 della legge sui profili del DNA);

c. tracce e persone defunte (art. 4 della legge sui profili del DNA).

2 Nel sistema d’informazione sono inoltre registrati i profili del DNA di:

a. persone non identificate viventi o decedute (art. 6 cpv. 1 della legge sui profili

del DNA);

b. materiale biologico attribuibile a persone scomparse (art. 6 cpv. 3 della legge

sui profili del DNA);

c. parenti di persone decedute o scomparse che vanno identificate al di fuori di un

procedimento penale (art. 6 cpv. 4 della legge sui profili del DNA).

3 Se risulta adempiuta una delle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, nel sistema d’informazione sono registrati i profili del DNA trasmessi dall’estero nell’ambito della cooperazione internazionale e necessari in procedimenti svizzeri (art. 13 della legge sui profili del DNA).

4 Non sono registrati nel sistema d’informazione i profili del DNA di:

a. vittime identificate (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA);

36 RS 351.1

37 RS 363