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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati di cui al capoverso 2.
5 Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione di cui al capoverso 2 è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo informatizzata:
a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di
polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b. l’UFG, per adempiere i compiti conferitigli dall’AIMP36;
c. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di
polizia, per verificare l’identità delle persone oggetto di una ricerca.
Art. 84 Sistema d’informazione sui profili del DNA in particolare
1 Come parte integrante del Sistema d’identificazione di persone di cui all’articolo 83 viene gestito un Sistema d’informazione sui profili del DNA.
2 Tale sistema d’informazione serve a confrontare profili del DNA ai fini del procedimento penale e dell’identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute.
Art. 85 Registrazione nel Sistema d’informazione sui profili del DNA
1 Nel sistema d’informazione sono registrati i profili del DNA concernenti:
a. persone sospettate di essere gli autori di crimini o delitti oppure di avervi parte-
cipato (art. 3 della legge del 20 giugno 200337sui profili del DNA);
b. persone condannate (art. 5 della legge sui profili del DNA);
c. tracce e persone defunte (art. 4 della legge sui profili del DNA).
2 Nel sistema d’informazione sono inoltre registrati i profili del DNA di:
a. persone non identificate viventi o decedute (art. 6 cpv. 1 della legge sui profili
del DNA);
b. materiale biologico attribuibile a persone scomparse (art. 6 cpv. 3 della legge
sui profili del DNA);
c. parenti di persone decedute o scomparse che vanno identificate al di fuori di un
procedimento penale (art. 6 cpv. 4 della legge sui profili del DNA).
3 Se risulta adempiuta una delle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, nel sistema d’informazione sono registrati i profili del DNA trasmessi dall’estero nell’ambito della cooperazione internazionale e necessari in procedimenti svizzeri (art. 13 della legge sui profili del DNA).
4 Non sono registrati nel sistema d’informazione i profili del DNA di:
a. vittime identificate (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA);
36 RS 351.1
37 RS 363