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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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b. persone autorizzate ad accedere al luogo del reato e le cui tracce vanno distinte
da quelle dell’autore del reato (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA);
c. persone scagionate nell’ambito di un’indagine a tappeto (art. 3 cpv. 2 della
legge sui profili del DNA);
d. persone scagionate dal sospetto di aver commesso il crimine o il delitto in
questione;
e. persone che erano implicate in un procedimento che è stato abbandonato.
Capitolo 5: Altri sistemi d’informazione di polizia
Art. 86 Sistema di ricerca informatizzato di polizia
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il Sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
a. arrestare una persona o individuarne il luogo di soggiorno nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura;
b. fermare una persona per applicarle una misura tutoria o una misura privativa della libertà a scopo d’assistenza;
c. individuare il luogo di soggiorno di persone scomparse;
d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale o la LStr38;
e. comunicare disconoscimenti di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
f. individuare il luogo di soggiorno di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un’assicurazione di responsabilità civile;
g. ricercare veicoli e oggetti smarriti o rubati;
h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 24 o un divieto limitato di lasciare la Svizzera ai sensi dell’articolo 25;
i. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un’autorità giudiziaria o tutoria;
j. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza.
k. controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale39.
38 RS 142.20