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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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2 Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.
3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:
a. fedpol per adempiere i compiti di cui al capoverso 1;
b. la Commissione federale delle case da gioco, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e g;
c. il MPC per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettera a;
d. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198040 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere c e i;
e. l’UFG, nell’ambito dell’applicazione dell’AIMP41, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e g;
f. l’UFM, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettera d;
g. la Direzione generale delle dogane, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e g;
h. le autorità della giustizia militare, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettera a;
i. le autorità cantonali di polizia, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1;
j. le altre autorità civili cantonali designate tramite ordinanza dal Consiglio federale, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, g e i.
4 Per adempiere i loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante una procedura di richiamo:
a. le autorità elencate nel capoverso 3;
b. l’amministrazione delle dogane;
c. le rappresentanze svizzere all’estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;
d. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
e. gli uffici della circolazione stradale, per quanto concerne i veicoli;
f. l’autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LMSI42;
39RS 311.0
40 RS 0.211.230.02
41 RS 351.1
42 RS 120