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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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g. la Segreteria di Stato dell’economia e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d’informazione;
h. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 200143 sui documenti d’identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;
i. il Servizio informazioni della Confederazione per la ricerca del luogo di soggiorno di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla LMSI;
j. le altre autorità giudiziarie e amministrative designate tramite ordinanza dal Consiglio federale.
5 Il Sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d’informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d’informazione con un’unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d’accesso.
Art. 87 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen
1 Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.
2 Il N-SIS serve per assistere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di soggiorno per un’inchiesta penale, per eseguire una pena o una misura oppure per procedere all’estradizione;
b. ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato Schengen;
c. individuare il luogo di soggiorno di persone scomparse;
d. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per applicarle una misura tutoria o privativa della libertà a scopo di assistenza oppure per prevenire minacce;
e. individuare il domicilio o il luogo di soggiorno di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell’ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
f. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;
g. ricercare veicoli e altri oggetti smarriti o rubati;
h. verificare se i veicoli loro presentati possono essere immatricolati.
43 RS 143.1