Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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La protezione delle persone interessate dalla cooperazione di polizia non avviene attraverso un’apposita procedura amministrativa come nel caso dell’assistenza giudiziaria, ma è regolamentata dalla legislazione sulla protezione dei dati. Ora, date le difficoltà dal punto di vista giuridico di differenziare le diverse forme di cooperazione di polizia e di demarcarle dall’assistenza giudiziaria, gli agenti di polizia e i soggetti interessati dimostrano un grande interesse riguardo alla possibilità di sancirne i meccanismi nel diritto positivo a livello di legge federale. Nel quinto titolo dell’avamprogetto sono pertanto sanciti i principi relativi alla cooperazione di polizia richiesta e prestata da fedpol. Il quinto titolo si concentra principalmente sull’assistenza informativa, come forma di cooperazione, nel contesto della quale fedpol scambia dati personali con le autorità di polizia svizzere ed estere. Analogamente ai titoli precedenti della LCPol, anche il titolo relativo alla cooperazione di polizia riguarda esclusivamente fedpol e non gli altri organi federali. Tale restrizione non si applica invece, come anche secondo il diritto vigente, allo scambio d’informazioni semplificato con le autorità di un altro Stato Schengen.15 In questo caso, infatti, l’estensione del campo d’applicazione ad altre autorità è già prevista dalla LSIS ed è sancita dalla decisione quadro europea relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni.

- Regolamentazione dettagliata dei sistemi d’informazione di polizia (titolo sesto): Le disposizioni riprese dalla LSIP sono integrate nel presente titolo con quelle riguardanti gli ulteriori sistemi d’informazione di polizia, che erano finora contemplati da altre leggi federali (il Sistema d’informazione sui profili del DNA e il Sistema d’informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive). Viene inoltre disciplinato a livello di legge in senso formale il trattamento di dati personali nei due sistemi d’informazione che fedpol gestisce in adempimento dei propri compiti di polizia di sicurezza (protezione di autorità ed edifici della Confederazione). Entrambi i sistemi contengono informazioni necessarie ai fini dell’analisi dei rischi e della situazione, relative sia alle persone da proteggere sia alle persone che ne minacciano la sicurezza.

- Regolamentazione uniforme del ricorso a società di sicurezza da parte della

Confederazione (titolo ottavo): In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 LMSI, fedpol dispone attualmente di una base legale per il conferimento di compiti di protezione ai privati. Essa è tuttavia limitata alla protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù degli obblighi di diritto internazionale pubblico. Le modalità relative al ricorso alle società di sicurezza sono stabilite, per quanto concerne le autorità federali, nell’articolo 3 dell’ordinanza del 27 giugno 2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF). È inoltre applicabile a tutte le autorità federali l’ordinanza del 31 ottobre 2007 sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (ordinanza sull’impiego di società di sicurezza, OISS; RS 124). Le condizioni disciplinate dalla suddetta ordinanza, data la loro importanza, devono essere elevate al rango di legge in senso formale. Ispirato all’ordinanza che s’intende sostituire, l’ottavo titolo della LCPol è l’unico titolo della legge che

15 Per ulteriori dettagli, cfr. il commento agli art. 1 cpv. 2 e 58 e il n. 2.5.