Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
riguarda tutte le autorità federali. Esso sancisce infatti le condizioni minime applicabili all’impiego di società di sicurezza private da parte delle autorità federali. La LCPol stabilisce infine quando fedpol o un’altra autorità federale può ricorrere alle società di sicurezza e definisce le competenze di quest’ultime.
- Introduzione di ulteriori misure di polizia e attribuzione di ulteriori compe-
tenze (modifica del diritto vigente: LCoe): Con la modifica del diritto vigente, l’avamprogetto completa anche le misure di polizia della LCoe che sono necessarie ai fini dell’adempimento dei compiti di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria da parte di fedpol ed eventualmente da parte degli altri organi di polizia della Confederazione, a condizione che tali misure siano necessarie per l’adempimento dei compiti ad essi conferiti dalle leggi speciali. Oltre al fermo di breve durata, già previsto, sono introdotti l’allontanamento e la tenuta a distanza di persone (nuovo art. 19a LCoe). Alla perquisizione di locali si aggiunge ora l’accesso a proprietà private, mentre la perquisizione dei veicoli viene estesa anche ad altri beni mobili (nuovi art. 6 lett. c e 20a LCoe).
1.5.2 Rinuncia a inserire nell’avamprogetto la nuova normativa relativa alla protezione extraprocedurale dei testimoni
Tra i nuovi compiti di polizia di sicurezza si possono annoverare le misure volte a garantire la protezione extraprocedurale dei testimoni. In seguito alla firma e alla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, tali misure vanno ora disciplinate in Svizzera a livello di legge. Il DFGP è stato incaricato di elaborare un avamprogetto che disciplini la protezione extraprocedurale dei testimoni.
La Convenzione del Consiglio d’Europa prevede l’adozione di misure legislative o di altre misure necessarie per assicurare alle persone che depongono nell’ambito di un procedimento penale a carico di autori della tratta di esseri umani una protezione effettiva ed appropriata da possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante le indagini o dopo il procedimento. A differenza della protezione processuale dei testimoni (ovvero la protezione concessa durante un procedimento penale in corso), disciplinata in modo sufficiente, le misure di protezione dei testimoni nell’ambito extraprocedurale (ovvero prima dell’apertura o dopo la conclusione di un procedimento penale) si fondano sull’obbligo generale per i Cantoni di prevenire le minacce, previsto esplicitamente negli elenchi dei compiti dalle leggi cantonali sulla polizia. In quest’ultimo ambito mancano tuttavia norme giuridiche specifiche per l’esecuzione di veri e propri programmi di protezione dei testimoni, che contemplino anche misure per il cambiamento dell’identità. Questa problematica era già stata constatata dal Consiglio federale nel rapporto «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata».16
L’avamprogetto elaborato separatamente dalla nuova legge sui compiti di polizia adempie alle condizioni richieste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni e permette l’esecuzione
16 FF 2006 5223. Il rapporto è stato stilato in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza (05.3006) del 21 febbraio 2005.