Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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di programmi di protezione dei testimoni destinati a persone che, attraverso la loro collaborazione, contribuiscono a far luce sui gravi reati.
Poiché si tratta di una normativa indipendente e a se stante e visto che il suo campo d’applicazione si estende anche alle persone che, a causa della propria testimonianza o della propria disponibilità a deporre durante un procedimento penale della Confederazione o dei Cantoni, sono esposte a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, si è deciso di elaborare l’avamprogetto relativo alla protezione dei testimoni in modo separato, senza integrarlo nel presente avamprogetto. In diversi interventi parlamentari e in una petizione è stato inoltre chiesto più volte di ratificare quanto prima la Convenzione del Consiglio d’Europa.17 La scelta di trattare in modo separato la normativa sulla protezione dei testimoni, necessaria ai fini dell’attuazione della Convenzione, permette, in caso di esito positivo della consultazione, di proseguire il processo di ratifica.
Dopo aver valutato entrambi i risultati della consultazione, il Consiglio federale deciderà se integrare la protezione extraprocedurale dei testimoni nella legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (precisamente nel secondo capitolo del secondo titolo intitolato «Compiti di polizia di sicurezza») o se trasmetterla separatamente alle Camere federali sotto forma di legge speciale.
1.5.3 Rinuncia al diritto d’accesso indiretto ai sistemi d’informazione di polizia
Secondo la LSIP, il diritto di fornire informazioni agli interessati relative al contenuto dei sistemi d’informazione di polizia che li concerne è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) che descrivono i diritti d’accesso diretti.
Per i dati trattati dalla PGF nel sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 80 LCPol) il legislatore, a causa dello scopo particolare del trattamento delle informazioni, ha previsto all’articolo 8 LSIP una soluzione speciale. Tale soluzione contempla infatti un cosiddetto meccanismo d’informazione indiretta. Il diritto d’accesso indiretto si applica anche per il sistema d’informazione GEWA che viene gestito, sempre in seno a fedpol, dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla LSIP, il diritto d’accesso indiretto è stato adattato alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.18
In virtù del diritto d’accesso indiretto, fedpol può differire una richiesta d’informazioni con una risposta standard se sussiste una determinata necessità, motivata negli atti, di mantenere il segreto; in questo modo, la persona che ha richiesto informazioni non è in grado di dedurre se nel sistema sono trattati dati che la concernono. Non appena viene meno l’interesse al mantenimento del segreto, fedpol
17 Cfr. la mozione 08.3401, CN Leutenegger Oberholzer, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica, del 13 giugno 2008 nonché la petizione dell’associazione «Campagna Euro 08 contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata»: Più protezione per le donne vittime della tratta, presentata l’11 settembre 2008.
18 Sentenza Corte EDU del 6 giugno 2006, Segerstedt-Wiberg e altri/Svezia, 62332/00, n.