Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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2.1 Titolo primo: Disposizioni generali (art. 1–3)
Le disposizioni generali definiscono i compiti della Confederazione in materia di polizia (art. 1 cpv. 1) quale oggetto principale della nuova legge e disciplinano le restrizioni del campo d’applicazione dovute alle disposizioni sancite da leggi speciali (art. 1 cpv. 2). Inoltre designano le competenze di fedpol (art. 3) e specificano le definizioni su cui si fondano i compiti della Confederazione in materia di polizia (art. 2).
Art. 1 Oggetto
Il presente articolo disciplina l’oggetto della legge e il campo d’applicazione che ne deriva.
Il capoverso 1 definisce i compiti della Confederazione in materia di polizia quale oggetto principale della LCPol. Come si evince dal contesto, considerando il capoverso 2 della presente disposizione e l’articolo 3, si tratta dei compiti della Confederazione in materia di polizia che fedpol assolve a livello federale in quanto organo di polizia con competenze generali.19 Le divisioni principali PGF e SFS adempiono i compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza disciplinati nel secondo e nel terzo titolo, mentre le divisioni principali Servizi e Cooperazione internazionale di polizia gestiscono i sistemi nazionali d’informazione di polizia e altre infrastrutture di polizia. Nell’ambito della cooperazione internazionale svolta tramite Interpol, Europol e Schengen queste ultime due divisioni principali eseguono inoltre compiti di cooperazione di cui al quinto titolo nonché attività di coordinamento quali in particolare la gestione dei centri nazionali d’informazione di polizia.
La LCPol disciplina anche gli strumenti utilizzati per adempiere i compiti sanciti nella legge: i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione di cui al sesto titolo, i diritti e gli obblighi di fedpol e dei suoi collaboratori in virtù del settimo titolo nonché l’impiego di società di sicurezza conformemente all’ottavo titolo della legge.
Con la riserva espressa al capoverso 2 sulle disposizioni sancite da leggi speciali, il campo d’applicazione della LCPol viene limitato ai summenzionati compiti generali della Confederazione in materia di polizia. Poiché il capoverso 2 fa salvi tutti i compiti di polizia sanciti da leggi speciali, quindi anche quelli del Cgcf (secondo gli art. 95–97 LD) e della sic mil (ai sensi dell’art. 100 LM), essi rimangono collegati sotto il profilo normativo con i compiti principali, che non sono di polizia, di tali autorità federali (cfr. n. 1.4). Questo vale anche per la polizia aerea di cui all’articolo 21 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).
Non rientra nel campo d’applicazione della LCPol nemmeno la sicurezza dello Stato, anch’essa disciplinata in una legge speciale, che costituisce un compito particolare nell’ambito della sicurezza interna anche perché il diritto vigente non accorda alcun potere di polizia al Servizio informazioni della Confederazione. I suoi compiti in materia di individuazione e prevenzione di minacce per la sicurezza interna della Svizzera sono disciplinati in modo circostanziato nella LMSI e nella LSIC. Le unità di informazioni e il Centro federale di situazione del SAP inoltre sono stati trasferiti nella sfera di competenza del DDPS con effetto dal 1° gennaio 2009 (cfr. n. 1.1). La
19 Cfr. n. 1.4 per la distinzione tra i compiti della Confederazione in materia di polizia di natura generale e quelli sanciti da leggi speciali.