Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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siffatta separazione organizzativa tra servizi federali di informazioni e quelli di polizia va pertanto presa in considerazione anche per il disciplinamento dei compiti della Confederazione in materia di polizia.
Il titolo quinto sulla cooperazione di polizia, come del resto anche tutti gli altri titoli della LCPol, in linea di principio contempla fedpol20 e non altri organi federali. Il campo d’applicazione dell’assistenza informativa tra l’AFD e le autorità nazionali, sancita dall’articolo 144 LD, ad esempio, non è né modificato né limitato dalla LCPol. Lo scambio d’informazioni agevolato con le autorità degli altri Stati Schengen non è invece limitato a fedpol. Il titolo della LCPol sulla cooperazione si applica anche all’AFD e sussidiariamente ai Cantoni nella misura in cui essi cooperano allo scambio d’informazioni agevolato con gli Stati Schengen. Questa estensione del campo d’applicazione ad altri organi risulta già dal diritto vigente sancito nella LSIS ed è anche statuita in modo vincolante dalla Decisione quadro dell’UE relativa allo scambio di informazioni agevolato.21
Il titolo ottavo sull’impiego di società di sicurezza è l’unico che non si applica soltanto a fedpol bensì a tutte le autorità federali.22
Art. 2 Definizioni
Il presente articolo si sofferma sulla definizione dei compiti di polizia sanciti nei titoli successivi. Sono importanti soprattutto le descrizioni dei compiti di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria che fedpol assolve quale organo federale di polizia con competenze generali. La definizione dei compiti poggia sulle formulazioni corrispondenti utilizzate nelle leggi cantonali di polizia.
Per «di polizia di sicurezza» ai sensi della lettera a s’intendono tutti i compiti di polizia che servono per pervenire le minacce e per eliminare i turbamenti al fine di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici tramite le misure di polizia inclusa la coercizione di polizia. La prevenzione di minacce comprende in particolare la prevenzione di reati menzionata nel diritto europeo determinante per il titolo quinto.23 I compiti di polizia di sicurezza assolti da fedpol che il legislatore ha già conferito espressamente alla Confederazione in base al diritto vigente, sono disciplinati nel titolo secondo della LCPol. Questo genere di compito compete di principio ai Cantoni in virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione. Le competenze della Confederazione in materia di sicurezza interna si fondano su disposizioni costituzionali sia esplicite sia implicite (cfr. n. 5.1 Costituzionalità e legalità) che il Consiglio federale ha illustrato nel messaggio del 17 agosto 2005 relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (FF 2005 5009).
Per «di polizia giudiziaria» ai sensi della lettera b s’intendono tutti i compiti di polizia che servono per individuare, combattere e perseguire reati. Nell’ambito dei suoi compiti di polizia giudiziaria sanciti al titolo terzo, fedpol, quale ufficio centrale di polizia giudiziaria, sostiene i corpi di polizia e i ministeri pubblici nazionali ed esteri trattando le informazioni di polizia e coordinando le attività di polizia. Non sono considerati di polizia giudiziaria i compiti svolti per perseguire cause penali ammini-
20 Il punto centralo del titolo quinto è costituito dall’assistenza informativa fornita e ricevuta da fedpol.
21 Per i dettagli cfr. n. 2.5 e il commento all’art. 58.
22 Cfr. n. 1.5.1.
23 Riguardo alla terminologia del diritto europeo cfr. il commento all’art. 58.