Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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2.5.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali (art. 39-44)
Nella prima sezione sono disciplinati i principi fondamentali dell’assistenza informativa, richiesta e fornita da fedpol, validi sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Art. 39 Assistenza informativa
L’articolo 39 capoverso 1 sancisce la focalizzazione dell’assistenza informativa, richiesta e fornita da fedpol in conformità con l’articolo 33, sui dati personali in possesso delle autorità nazionali ed estere che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria.
La formulazione relativa ai dati personali in possesso (o detenuti), già presente nell’articolo 2 capoverso 1 LSIS, si ricollega al principio di disponibilità attuato di fatto da sempre dagli organi di polizia della Confederazione e dei Cantoni nel contesto dell’assistenza informativa. Si tratta di un principio che detti organi di polizia, a seguito dell’adesione della Svizzera a Schengen, sono tenuti ad applicare anche nei confronti dei servizi partner dello spazio Schengen.64 In virtù di tale principio e in qualità di crocevia svizzero delle informazioni in materia di polizia, fedpol scambia con le autorità nazionali e internazionali che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria le informazioni relative a persone in suo o in loro possesso.
Le basi legali formali alle quali il diritto federale e cantonale in materia di protezione dei dati, menzionato in modo esplicito al capoverso 2, subordina il trattamento e conseguentemente anche la trasmissione65 di dati personali da parte delle autorità di polizia66, sanciscono quali dati sono in possesso o a disposizione di fedpol. Le prescrizioni fondamentali per gli Uffici centrali di polizia giudiziaria relative al trattamento e alla trasmissione sono contenute nell’articolo 18f del presente avamprogetto.
Secondo le prescrizioni speciali del diritto federale in materia di trattamento, la nozione di «disponibilità» contempla anche gli archivi elettronici dei dati personali trattati da fedpol nell’ambito della gestione delle pratiche e degli atti conformemente agli articoli 69 e 89 LCPol. Tali sistemi documentano le procedure di trattamento dei dati di polizia per le quali non è previsto nessun altro sistema di trattamento dei dati in alcuna legge speciale. A meno che disposizioni speciali non dispongano altrimenti, in questi sistemi elettronici viene registrato anche lo scambio di dati personali con altri servizi di polizia, ovvero l’assistenza informativa di polizia in senso stretto, in modo che sia sempre possibile verificare il momento dello scambio o della richiesta dei dati su una determinata persona nonché il tipo d’informazione.67 La disponibilità e lo scambio di dati personali risultano pertanto interdipendenti e interconnessi.
fedpol tratta inoltre un’ulteriore serie di categorie di dati nelle banche dati speciali descritte nel sesto titolo della presente legge:
Secondo l’articolo 81 della presente legge, ad esempio, fedpol tratta nel Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercan-
64 Cfr. il commento all’art. 58 per maggiori dettagli in merito allo scambio d’informazioni tra autorità di perseguimento penale dello spazio Schengen.
65 Conformemente all’art. 3 lett. e. LPD, la comunicazione e la trasmissione di dati personali sono sussunte nella nozione di trattamento.
66 Cfr. art. 17 e 19 LPD.
67 Cfr. art. 71.