Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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di polizia, informando che tali dati possono essere utilizzati come prove in un procedimento penale soltanto con l’approvazione di un’autorità giudiziaria.75

Questa limitazione d’uso è disciplinata nelle disposizioni generali relative all’assistenza informativa. In qualità di autorità richiesta, fedpol è infatti tenuto a rispettare tale restrizione nell’assistenza prestata sia a livello nazionale sia a livello internazionale. A tale proposito occorre sottolineare che fedpol può far valere, nelle relazioni con le autorità di altri Stati Schengen, questa limitazione d’uso, peraltro già statuita dalla LSIS76, soltanto a condizione che essa sia applicabile anche a livello nazionale.77

Art. 41 Motivi di rifiuto

L’articolo 41 contiene una lista esaustiva dei motivi che, a seconda dei casi, autorizzano o obbligano a rifiutare, del tutto o parzialmente, la risposta a una richiesta d’informazioni. L’eventuale esistenza di motivi di rifiuto è valutata sulla base delle indicazioni e della descrizione dei fatti che devono essere riportate nella richiesta d’assistenza informativa78.

Il rifiuto e le limitazioni sono anch’essi disciplinati nelle disposizioni generali relative all’assistenza informativa. Come illustrato in precedenza, in qualità di autorità richiesta, fedpol è infatti tenuto a osservare tali restrizioni nell’assistenza prestata sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Inoltre, anche in questo caso, fedpol può far valere gli stessi motivi, peraltro già statuiti dall’articolo 12 LSIS, nelle relazioni con le autorità di altri Stati Schengen, soltanto a condizione che essi siano applicabili anche a livello nazionale.79

I motivi di rifiuto menzionati nel capoverso 1 sono di natura concreta e lasciano a fedpol, in quanto autorità contattata nel contesto dell’assistenza informativa, un certo margine discrezionale anche per quanto concerne la possibilità di rifiutare del tutto o solo parzialmente lo scambio d’informazioni.

In virtù della lettera a, fedpol può rifiutare lo scambio d’informazioni, se esso rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale. Questo motivo di rifiuto, invocabile in particolar modo anche nei confronti delle autorità partner dello spazio Schengen80, è previsto soltanto in caso di conflitti d’interessi straordinari che tangono gli interessi primari della Svizzera.

Il motivo di rifiuto di cui alla lettera b riguarda i casi in cui l’assistenza informativa rischia di compromettere le indagini in corso o la sicurezza di persone. Nel primo caso, la trasmissione d’informazioni richieste è spesso già negata dalle autorità giudiziarie, competenti per le inchieste, a cui si richiede l’autorizzazione (art. 41 cpv. 2 lett. b). Nel secondo caso, invece, concernente il rischio per la sicurezza delle persone, l’assistenza informativa deve essere interrotta almeno fino a quando il rischio per la persona non sarà cessato.

75 Cfr. art. 39 cpv. 2 CAS nonché l’art. 3 par. 4 della decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni.

76 Cfr. art. 9 cpv. 4 e 12 cpv. 2 lett. c.

77 Cfr. art. 3 par. 3 della decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni nonché l’art. 6 LSIS.

78 Cfr. art. 42 cpv. 2 LCPol.

79 Cfr. art. 3 par. 3 della decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni nonché l’art. 6 LSIS.

80 Cfr. art. 12 cpv. 1 lett. a LSIS in vigore.