Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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to». Tale denominazione riflette direttamente lo status diplomatico degli addetti di polizia.

Il contenuto del capoverso 1 che stabilisce il principio dello stazionamento degli addetti di polizia corrisponde a quanto statuito dalla LUC (art. 5 cpv. 1 primo periodo). L’unica modifica apportata riguarda l’estensione, appena menzionata, delle attività degli addetti di polizia, in virtù della quale gli addetti oltre ad operare nei settori di reato di competenza degli uffici centrali, agiscono anche per prevenire e chiarire reati di competenza cantonale.

Il primo periodo del capoverso 2, che sancisce che gli addetti di polizia possono agire anche per conto delle autorità di perseguimento penale dello Stato ospitante, corrisponde al diritto in vigore (art. 5 cpv. 2 LUC). I compiti degli addetti di polizia comprendono inoltre l’assistenza alle rappresentanze svizzere all’estero per le questioni in materia di sicurezza. Tale assistenza consiste nel garantire, da un lato, la sicurezza dell’infrastruttura della missione e, dall’altro, la protezione dei dati personali trattati dalle autorità e un trattamento conforme alla legge delle informazioni sensibili o protette. Questo importante compito viene ora menzionato in modo esplicito nella legge.

Un’ulteriore novità, introdotta nella legge al capoverso 3, è rappresentata dal ruolo svolto dagli addetti di polizia in qualità di rappresentanti del DFGP e delle autorità nazionali di polizia e di perseguimento penale. Si tratta di un ruolo che finora era disciplinato soltanto parzialmente a livello di ordinanza (art. 8 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia; RS 360.1).

La modifica del contenuto del capoverso 4, che stabilisce che il Consiglio federale non deve più concordare, bensì soltanto definire con lo Stato ospitante i dettagli dell’intervento, è indicativa del fatto che soltanto in rari casi si giunge alla conclusione di un accordo. L’accordo con lo Stato ospitante circa le modalità dell’intervento avviene infatti di regola in modo meno formale, attraverso ad esempio uno scambio di note. Il capoverso 4 corrisponde per il resto all’articolo 5 capoverso 4 della LUC in vigore.

Il primo periodo del capoverso 5, che sancisce che il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità estere lo stazionamento di loro agenti di collegamento in Svizzera, è ripreso dal diritto in vigore (art. 5 cpv. 4 LUC). Il secondo periodo del capoverso conferisce, infine, a fedpol il compito di assistere gli agenti di polizia esteri.

2.5.1.2 Sezione 2: Principi della cooperazione internazionale di polizia (art. 36-38)

La sezione 2 completa la sezione 1, soffermandosi sui principi di cooperazione internazionale di polizia applicabili soltanto all’assistenza internazionale in materia di polizia e a fedpol.

Art. 36 Fonti giuridiche

Il capoverso 1 rimanda alle fonti giuridiche che sanciscono l’obbligatorietà della cooperazione internazionale di polizia.