Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Nell’ambito dell’assistenza informativa di polizia, possono essere pertanto anche scambiati i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.61

Come già spiegato in precedenza62, i compiti svolti in modo autonomo dalla polizia si limitano alla prevenzione diretta di pericoli e al chiarimento e al perseguimento in fase iniziale di reati penali. L’intervento nella fase preliminare da parte della polizia serve a preparare, e dunque non ad anticipare, le successive attività sul piano procedurale delle autorità amministrative e giudiziarie. L’assistenza informativa di polizia può pertanto consistere esclusivamente in uno scambio d’informazioni volto a fornire sostegno reciproco per adempiere tali compiti preparatori di polizia. Le informazioni utilizzate direttamente a fini probatori in procedimenti già in corso invece non possono essere scambiate nel quadro dell’assistenza informativa prestata in modo autonomo tra le autorità di polizia. Lo stesso discorso vale per i dati che possono essere acquisiti mediante la coercizione processuale. In questo caso, infatti, la competenza di ordinare l’impiego della coercizione, o la minaccia di ricorrere a essa, spetta alle autorità giudiziarie o alle autorità giudiziarie amministrative. In caso di ricorso effettivo alla coercizione processuale ai fini della trasmissione di dati, le informazioni ottenute a questo scopo dovranno successivamente essere sempre comunicate tramite l’assistenza giudiziaria.

Dato che l’assistenza informativa di polizia consiste nel trattamento di dati personali non giudiziari, essa è soggetta al diritto generale in materia di protezione dei dati e ai principi relativi al trattamento che ne scaturiscono, quali la necessità, l’esattezza, la sicurezza e la finalità. Questo contesto normativo generale, che rimane determinante anche in presenza di eventuali norme speciali relative all’assistenza amministrativa,63 è sancito espressamente nell’articolo 39 capoverso 2 della presente legge. Gli organi di controllo della protezione dei dati, esortando la polizia a controllare regolarmente i dati utilizzati ai fini dell’assistenza informativa, contribuiscono in modo determinante alla loro qualità. La gestione accurata dei dati è necessaria non soltanto in virtù della responsabilità nei confronti degli organi di protezione dei dati, ma anche per cancellare i dati irrilevanti o errati, i quali oltre a pregiudicare i diritti degli interessati, compromettono anche l’efficacia dell’assistenza informativa. Ciò dimostra che gli interessi della polizia e quelli della protezione dei dati sono convergenti e non discordanti.

A livello nazionale, le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni tendono sempre di più a eseguire il confronto reciproco delle collezioni di dati personali utilizzando gli accessi online, cosicché la comunicazione scritta e orale riferita ai singoli casi e finalizzata a completare o interpretare le informazioni online diventa meno frequente, senza tuttavia cessare del tutto. Per contro, a livello internazionale, le autorità di polizia svizzere comunicano solitamente ancora per iscritto le informazioni trattate, di caso in caso, nel contesto dell’assistenza informativa tradizionale ai servizi di polizia esteri. Tuttavia, come dimostra il sesto titolo, a seguito dell’adesione alla CAS, la Svizzera ha iniziato a scambiare dati di polizia online anche con gli Stati membri dello spazio Schengen.

61 Cfr. commento all’art. 33 cpv. 2 lett. c.

62 Cfr. commento all’art. 2.

63 Cfr. Breitenmoser in riferimento alla DTF 126 II 126, in: Schweizer Rainer J. (ed.) Sicherheits- und Ordnungsrecht, SBVR vol. III/1, G n. marg. 58.