Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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A livello nazionale, le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si prestano assistenza informativa reciproca conformemente al principio di fedeltà federale sancito nell’articolo 44 capoverso 2 Cost. e sulla base di disposizioni speciali contenute nelle leggi federali. Gli organi di polizia della Confederazione sono tenuti, in virtù dell’articolo 14 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), che si applica a tutta l’Amministrazione federale, a sostenersi e informarsi a vicenda nell’adempimento dei propri compiti.
Per contro, a livello internazionale, quindi nei rapporti con le autorità di polizia estere, l’obbligo di cooperazione può essere giuridicamente vincolante soltanto se regolato da un accordo. La stessa LCPol non sancisce alcun obbligo in tal senso. Essa precisa invece, analogamente alla LSIS, le modalità d’attuazione a livello nazionale di obblighi derivanti dagli accordi internazionali. La LSIS disciplina infatti la trasposizione della decisione quadro, vincolante per la Svizzera, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen. In assenza di un obbligo di assistenza previsto da un accordo, la cooperazione con gli organi di polizia esteri è possibile soltanto se soggetta al principio di reciprocità.
Per principio di reciprocità s’intende «un principio generale di diritto internazionale pubblico che consente a uno Stato di subordinare il proprio comportamento nei confronti di un altro Stato al comportamento assunto, in una situazione analoga, da quest’ultimo nei suoi confronti.»58 La reciprocità, in quanto principio generale, si applica sia all’assistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 8 AIMP) sia alla cooperazione internazionale di polizia. La Svizzera esige, tuttavia, la reciprocità soltanto in linea di principio. I motivi, elencati nell’articolo 8 capoverso 2 AIMP, per i quali si rinuncia ad applicare la reciprocità in casi particolari (necessità di assistenza nella lotta contro determinati reati, miglioramento della situazione della persona perseguita o delle probabilità del suo reinserimento sociale, chiarimento di un reato diretto contro un cittadino svizzero), possono essere estesi senza problemi dall’assistenza giudiziaria alla cooperazione di polizia.
Il capoverso 2 introduce una riserva di carattere generale a favore di accordi di diritto internazionale più severi o favorevoli che semplifichino o accelerino la cooperazione internazionale di polizia.
Art. 37 Rapporto con l’assistenza giudiziaria
Gli Stati di diritto dell’Europa continentale hanno limitato i compiti di polizia alla prevenzione diretta di pericoli e al chiarimento e al perseguimento, in fase iniziale, di reati penali. L’intervento nella fase preliminare da parte della polizia è diretto a preparare, e dunque non ad anticipare, le successive attività sul piano procedurale delle autorità amministrative e giudiziarie. Tale meccanismo dello Stato di diritto richiede che la cooperazione internazionale di polizia sia orientata all’apertura e al sostegno di ulteriori procedimenti e non ad atti procedurali diretti di tipo probatorio.59 Per le azioni d’assistenza che mirano all’assunzione diretta di prove nei procedimenti già in corso o che possono essere condotte soltanto con l’impiego della co-
58 Cfr. DTF 110 Ib 173, 176, consid. 3a.
59 Cfr. Breitenmoser Stephan, Neuere Rechtsentwicklungen in der Bereichen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, in: Ehrenzeller Bernhard (ed.) Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, Università di San Gallo 2005, pag. 14.