Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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ercizione o con una minaccia in tal senso, vanno fatte salve le disposizioni relative all’assistenza giudiziaria internazionale (cfr. i motivi di rifiuto di cui agli articoli 41 e 48 corrispondenti alla riserva secondo l’articolo 37).

Art. 38 Assistenza internazionale di polizia standard

L’articolo 38 disciplina un aspetto dell’assistenza di polizia standard ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b, attribuendo a fedpol la competenza per le richieste da e verso l’estero di osservazioni transfrontaliere, consegne sorvegliate (in quanto forma particolare di osservazione) e inseguimenti.

L’articolo concerne pertanto le richieste presentate ed eseguite in modo autonomo dalla polizia in virtù della presente legge, del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 200760 o di accordi internazionali. La disposizione non include invece le richieste eseguite direttamente tra autorità di esecuzione dell’assistenza giudiziaria. Essa non regolamenta nemmeno i poteri decisionali delle autorità giudiziarie, motivo per cui, l’articolo 38 tratta della ricezione e della trasmissione di richieste relative alle consegne sorvegliate, ma non della loro autorizzazione.

Le tre misure sono già disciplinate in accordi bilaterali e multilaterali, in particolare negli accordi bilaterali di polizia con gli Stati limitrofi nonché nella CAS e nei relativi sviluppi. Dette basi legali sono direttamente applicabili e costituiscono il fondamento della cooperazione internazionale in questo ambito complesso.

La legislazione federale in materia di polizia non attribuiva finora a fedpol, come sancito invece ora dal capoverso 1, la funzione di centro di contatto per le richieste, provenienti dalla Svizzera o dall’estero, relative alle osservazioni transfrontaliere e alle consegne sorvegliate. Essa non prevedeva, nemmeno, la competenza decisionale di fedpol, introdotta al capoverso 2, riguardante l’autorizzazione di richieste di osservazioni provenienti dall’estero né la sua funzione, conferitagli ora dal capoverso 3, di servizio competente per le informazioni e la verifica in caso di inseguimenti transfrontalieri condotti da funzionari esteri.

L’articolo 38 riflette l’attuale pratica consolidata della cooperazione sia a livello nazionale sia nelle relazioni transfrontaliere. Tale disposizione è soggetta alla riserva di carattere generale delle norme speciali contenute negli accordi internazionali, di cui all’articolo 36 capoverso 2 LCPol. L’accordo bilaterale di polizia con la Germania prevede ad esempio, in caso di inseguimento, che la funzione di servizio competente per le informazioni sia svolta prevalentemente dalle autorità cantonali.

2.5.2 Capitolo 2: Assistenza informativa di polizia in particolare (art. 39-68)

Il secondo capitolo concerne la forma di cooperazione più importante dell’attività nazionale e internazionale di polizia, ossia l’assistenza informativa. Questa forma di cooperazione, introdotta dall’articolo 33 capoverso 2 lettera c, riguarda i dati personali ai sensi della legislazione svizzera sulla protezione dei dati, comprendenti tutte le informazioni relative a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile.

60 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)