Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

Sono autorizzati a prestare assistenza informativa a fedpol gli organi di vigilanza sui mercati finanziari70 come pure una serie di altre autorità e le organizzazioni non governative attive nella lotta contro lo sfruttamento sessuale.71In assenza di un’autorizzazione sancita esplicitamente in una legge speciale, i privati possono comunicare alla polizia le informazioni personali, soltanto nel caso in cui le violazioni dei diritti della personalità che comporterebbe tale comunicazione siano giustificate da un consenso o da un interesse preponderante privato o pubblico.72

Il capoverso 2 dell’articolo 39 sottolinea che la trasmissione di dati personali nel quadro dell’assistenza informativa di polizia, dato che si fonda sul trattamento di dati personali non giudiziari, è soggetta al diritto generale federale e cantonale in materia di protezione dei dati e ai principi relativi al trattamento che ne scaturiscono, quali la necessità, l’esattezza, la sicurezza e la finalità. L’assistenza informativa di polizia è conseguentemente sottomessa alla sorveglianza degli organi di controllo della protezione dei dati. Detti organi verificano che l’assistenza informativa di polizia si svolga secondo i principi summenzionati relativi al trattamento, il che richiede una gestione accurata degli archivi dei dati di polizia che includa la rettifica costante dei dati incompleti e la cancellazione dei dati personali la cui archiviazione non è più necessaria. Ogni persona ha il diritto inoltre di essere informata circa la trasmissione di dati che la riguardano.

Art. 40 Limitazioni d’uso

Il principio di finalità dell’assistenza informativa, sancito dall’articolo 33 capoverso 1 e 39 capoverso 1 dell’avamprogetto, è alla base delle limitazioni d’uso e dei motivi di rifiuto di cui agli articoli 40 e 41. Il principio di finalità, applicabile anche all’assistenza giudiziaria73, è già contenuto in numerose disposizioni del diritto vigente74 e sancisce che l’assistenza informativa di polizia è consentita esclusivamente nel quadro dei compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria assolti dalle autorità che partecipano allo scambio d’informazioni.

Le informazioni scambiate possono quindi essere utilizzate per aprire o sostenere ulteriori procedimenti e non come mezzi di prova diretti nell’ambito di procedimenti giudiziari in corso. Le informazioni necessarie per fini probatori diretti devono essere richieste dalle autorità giudiziarie, dopo l’apertura formale del procedimento, tramite l’assistenza giudiziaria.

Alla luce di quanto esposto, l’articolo 40 stabilisce anche che fedpol, se necessario, subordina a riserva i dati messi a disposizione nel quadro dell’assistenza informativa

70In virtù dell’art. 3 cpv. 2 LSIS, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari e le autorità

fiscali, in quanto organi incaricati dell’esecuzione di procedimenti penali amministrativi, sono escluse dal campo d’applicazione dell’assistenza informativa semplificata con gli

Stati Schengen.

71 Cfr. art. 6 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia, RS 360.1.

72 Art. 12 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l’art. 13 LPD.

73 Cfr. art. 67 cpv. 1 AIMP (RS 351.1) nonché art. 34 cpv. 1 lett. a OAIMP (RS 351.11).

74 Il principio figura nell’art. 7 cpv. 4 secondo periodo dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (RS 360.1) (a livello nazionale e internazionale), nell’art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza Interpol del 1° dicembre 1986 (RS 351.21), nell’art. 26 dell’Accordo di polizia tra Svizzera e Germania del 27 aprile 1999 (RS 0.360.136.1) nonché nell’art. 12 LSIS.