Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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tonale le informazioni, riguardanti l’assistenza informativa prestata nel quadro internazionale e nazionale, che esso scambia con le autorità centrali di polizia di altri organi nazionali o esteri tramite Interpol, Europol e gli Stati Schengen o in qualità di ufficio centrale nazionale di polizia giudiziaria. Il sistema d’informazione di cui all’articolo 81 si differenzia dalle banche dati descritte agli articoli 79 e 80 LCPol. In quest’ultime fedpol tratta infatti le informazioni necessarie per adempiere alla sua funzione originaria di autorità di perseguimento penale che le è attribuita in qualità di organo di polizia giudiziaria della Confederazione.
Sono contenuti dati personali che rientrano nella competenza della polizia anche nelle banche dati per l’identificazione di persone, in cui sono registrati dati segnaletici ai fini del perseguimento penale e della ricerca di persone scomparse. Secondo l’articolo 83 della presente legge, la relativa banca dati della Confederazione contiene i dati relativi all’identità di persone oggetto di una segnalazione nonché il motivo della segnalazione. La banca dati comprende inoltre i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo del reato (profili del DNA o impronte digitali), che sono solitamente attribuibili soltanto in un secondo momento a una determinata persona.
A queste banche dati si aggiungono le banche dati di ricerca, finalizzate alla ricerca di persone sconosciute, imputati, testimoni e persone scomparse nonché degli strumenti di reato e della refurtiva. Al fine di offrire sostegno nell’adempimento di tali compiti, fedpol gestisce, in collaborazione con le altre autorità federali e cantonali, il Sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL e la Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen SIS, disciplinati rispettivamente dall’articolo 86 e dall’articolo 87 LCPol.
Il Registro nazionale di polizia, disciplinato dall’articolo 88 LCPol, comprende tutte le applicazioni di polizia che rientrano nella competenza dei servizi di polizia della Confederazione e dei Cantoni. Il registro offre alle centrali operative di polizia della Confederazione e dei Cantoni la possibilità di verificare in ogni momento se sono trattati dei dati su una determinata persona, controllando, in caso affermativo, in quale applicazione di polizia è contenuta la registrazione.
Sono considerati disponibili anche i dati personali che, pur non rientrando nell’ambito di competenza dell’autorità di polizia che li fornisce, possono essere da essa facilmente procurati rivolgendosi ai detentori pubblici o privati di tali informazioni.68 Questa situazione si verifica, ad esempio, quando, mediante un accesso online, la polizia può accedere direttamente a banche dati gestite da altre autorità, come nel caso del casellario giudiziale informatizzato gestito dall’UFG (VOSTRA).69 Questa forma indiretta di disponibilità sussiste ugualmente allorché il legislatore obbliga o autorizza i detentori pubblici o privati dei dati a cooperare con la polizia nel quadro dell’assistenza informativa. Secondo l’articolo 18 della presente legge, l’obbligo di collaborare con fedpol ai fini dell’assistenza informativa riguarda in particolare le autorità doganali e le guardie di confine, le autorità di polizia degli stranieri nonché le autorità di controllo degli abitanti e di altri registri ufficiali. Generalmente invece, il diritto in materia di polizia non obbliga i privati a fornire assistenza informativa.
68 Cfr. Zurkinden in riferimento alla DTF 133 IV 271, consid. 2.5 (Pra 97, n. 59, 2008).
69 Cfr. art. 367 cpv. 2 lett. c CP nonché art. 21 dell’ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331), che prevede espressamente che la PGF possa scambiare con i servizi di polizia esteri, tramite Interpol, informazioni tratte dal casellario giudiziale ai fini dell’assistenza amministrativa.