Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Art. 14 cpv. 2 e 3

I capoversi 2 e 3 disciplinano la gestione del sistema d’informazione di polizia. In futuro la gestione dovrebbe essere disciplinata soltanto dalla LCPol. Ora, visto che il sistema d’informazione sui profili del DNA è disciplinato nella LCPol insieme agli altri sistemi d’informazione di polizia, i capoversi 2 e 3 possono essere stralciati dalla legge sui profili del DNA.

2.13.2.7 Legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione

Art. 2 cpv. 2

La forma vigente del presente articolo sancisce che la LCoe si applica all’esercito «solo per quanto presti servizio d’appoggio in Svizzera a favore delle autorità civili della Confederazione». In futuro s’intende sottoporre alla LCoe anche la sic mil quando applica la coercizione di polizia e le misure di polizia in quanto organo di polizia dell’esercito. La sic mil svolge «compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell’ambito dell’esercito» (art. 101 cpv. 1 lett. c della legge militare del 3 febbraio 1995, RS 510.10). La maggior parte dei suoi membri ha compiuto la formazione di base 1 per agenti di polizia. Le misure di polizia che l’organo è autorizzato ad applicare equivalgono a quelle dei corpi civili di polizia. Come già spiegato al numero 1.4, l’assoggettamento comune alla LCoe di fedpol, del Cgcf e della sic mil garantisce che, anche se restano in vigore norme sui compiti disciplinate da leggi speciali, tutte le autorità interessate compiono gli atti materiali nell’ambito di competenza della Confederazione ritenuti critici nell’ottica dei diritti fondamentali, applicando standard uniformi e rispettosi di tali diritti.

Art. 6 lett. abis, c, cbis

L’elenco delle misure di polizia di cui all’articolo 6 viene modificato in alcuni punti precisi. S’intende introdurre l’allontanamento e la tenuta a distanza (lett. abis). La vigente lettera c (perquisizione di locali e veicoli) è stata suddivisa. La perquisizione di veicoli è contenuta nella nuova lettera cbis, insieme a quella di tutte le altre cose mobili. Invece la lettera c contempla ora, oltre alla perquisizione di locali, l’accesso a proprietà private. Non è più necessario disciplinare in maniera dettagliata tali misure di polizia nella sezione 4 della LCoe, dato che l’articolo 9 statuisce principi generali sufficientemente precisi in merito alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.

Art. 19a Allontanamento e tenuta a distanza

Per eseguire il proprio mandato fedpol deve poter allontanare e conseguentemente tenere a distanza, oppure avere la facoltà di decidere autonomamente di tenere a distanza, le persone nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato che costituiscano una minaccia per le persone e gli edifici protetti dalla Confederazione. La misura può essere di breve durata oppure valida durante un evento. Può riguardare persone singole o un numero non precisato di individui. L’allontanamento è una limitazione della libertà di movimento, ma non una privazione della libertà110.

110 Andreas Baumann, Aargauisches Polizeigesetz, § 34 n. marg. 394.