Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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L’allontanamento e la tenuta a distanza sono pronunciati senza formalità e applicati concretamente dai collaboratori di fedpol (si è rinunciato a una forma più ufficiale di allontanamento e tenuta a distanza mediante una decisione formale, come viene praticata da alcuni Cantoni111). Tali misure sono da considerare misure di polizia complementari al fermo già previsto dalla legge.

Art. 20a Perquisizioni di veicoli e altre cose mobili

Alle spiegazioni di cui sopra in merito alle modifiche dell’articolo 6 LCoe bisogna aggiungere che il diritto di perquisire veicoli e altre cose mobili serve innanzitutto ai collaboratori di fedpol incaricati di svolgere compiti di polizia di sicurezza. Tuttavia esso può risultare necessario anche in interventi di polizia giudiziaria, in relazione a una misura coercitiva di diritto processuale penale, ad esempio quando, durante un’operazione di polizia giudiziaria, gli agenti trovano veicoli, borse ecc. che non hanno un nesso diretto con la persona oggetto dell’operazione, ma che suscitano il sospetto fondato che al loro interno si trovino oggetti da sequestrare.

La norma proposta nell’articolo 20a ricalca quelle della più recente legislazione cantonale in materia di polizia112.

2.13.2.8 Legge del 12 giugno 2009 sull’IVA

Art. 74 cpv. 2 lett. e

L’articolo 74 capoverso 2 lettera b delle legge sull’IVA autorizza già oggi l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a trasmettere informazioni riguardanti casi pendenti agli organi giudiziari o amministrativi (la disposizione corrisponde all’art. 55 cpv. 2 lett. b della vigente legge sull’IVA del 2 settembre 1999, RS 641.20).

Con l’aggiunta proposta in questa sede s’intende autorizzare l’AFC a fornire i dati anche alle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni, a condizioni che essi «siano necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale». La trasmissione può avvenire soltanto se i dati in questione erano già in possesso dell’AFC. È infatti evidente che l’AFC non intraprende direttamente delle indagini su richiesta delle autorità di polizia.

I dati saranno molto utili soprattutto per l’attività degli Uffici centrali volte a scoprire e combattere la tratta di esseri umani, che si verifica regolarmente nei cabaret e nei locali notturni. In tali ambienti è molto difficile e oneroso raccogliere informazioni, dato che si tratta di una forma di criminalità sommersa i cui protagonisti si comportano in un modo tipico per l’ambiente. Ciononostante si può affermare che in tale ambiente i fatti inusuali correlati al versamento di tributi legali (p. es. l’imposta sul valore aggiunto, la cassa malati, l’AVS ecc.) e soprattutto le irregolarità riscontrate nella dichiarazione e nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, forniscono indizi da cui gli Uffici centrali possono trarre elementi a conferma dell’esistenza di organizzazioni criminali e di proventi di reati. Creando, mediante la nuova dispo-

111 Cfr. p. es. § 34 della legge sulla polizia del Cantone di Zurigo del 23 aprile 2007.

112 Cfr. § 24 della legge sulla polizia del Cantone di Zugo del 30 novembre 2006 o § 36 della legge sulla polizia del Cantone di Zurigo del 23 aprile 2007.