Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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La Svizzera nel 2006 ha ratificato sia il Protocollo addizionale dell’ONU sia il Protocollo facoltativo dell’ONU. Nell’ambito della ratifica del Protocollo facoltativo dell’ONU la fattispecie di tratta di esseri umani di cui all’articolo 182 CP è stata modificata e adeguata alla definizione internazionale19. Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti giuridici dell’articolo 4 lettere a–d della Convenzione.
1.2.2.4.2 Definizione di «vittima» (lett. e)
Contrariamente al Protocollo addizionale dell’ONU e al Protocollo facoltativo dell’ONU, la Convenzione del Consiglio d’Europa comprende anche la definizione del concetto di «vittima». In base all’articolo 4 lettera e per vittima s’intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nelle lettere a–d. Si deve trattare di una persona che al momento dell’identificazione è ancora coinvolta nella tratta di esseri umani. Letteralmente dalla formulazione «persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani» (nella forma del presente) si evince uno stretto collegamento spazio-temporale con il reato e con la sfera d’influenza dei criminali. Ciò significa che il reato è stato almeno in parte commesso sul territorio della Parte contraente e deve essere perseguibile penalmente. La presente definizione è conforme al principio della territorialità vigente in Svizzera.
1.2.3 Capitolo II: Prevenzione, cooperazione e altre misure (art. 5–9)
1.2.3.1 Prevenzione della tratta di esseri umani (art. 5)
L’articolo 5 elenca varie misure preventive che le Parti contraenti dovranno adottare o potenziare. Tra tali misure si annovera il coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili, l’elaborazione e la conduzione di campagne di sensibilizzazione ed educative, nonché programmi di formazione, ricerche e programmi specifici per le vittime potenziali.
La Svizzera in molti dei settori elencati è già attiva: conformemente al comma 1, tutti gli organi attivi nella lotta alla tratta di esseri umani sono rappresentati in seno a SCOTT. Le misure nell’ambito della prevenzione sono coordinate a questo livello con quelle dei settori della protezione delle vittime e del perseguimento penale. Conformemente al comma 6 in SCOTT sono rappresentate anche le organizzazioni specializzate non governative. Alla cooperazione con la società civile è attribuita di principio una grande importanza20.
Le disposizioni del comma 2 sull’informazione e la sensibilizzazione delle potenziali vittime, devono essere messe in opera principalmente nei Paesi da cui ha origine la tratta di esseri umani. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sostiene nell’ambito delle «Linee direttive concernenti misure di prevenzione efficaci all’estero contro la tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime» (2003) innumerevoli campagne d’informazione nei Paesi di origine e di transito della tratta di
19 Cfr. il decreto federale del 24 marzo 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (RU 2006 5437 5440). Si rimanda anche al relativo messaggio dell’11 marzo 2005 (FF 2005 2513).
20 Cfr. n. 1.2.7.4 (art. 35).