Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Considerando la presente Convenzione, si può affermare che il testo di molte disposizioni della Convenzione non è abbastanza preciso per essere direttamente applicabile. Inoltre, numerose disposizioni si rivolgono esplicitamente alle autorità politiche, e quindi viene meno il requisito della giustiziabilità sotto il profilo giuridico. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni che esigono espressamente l’attuazione delle disposizioni dagli Stati parte («ogni Stato parte veglia») e lascia loro la facoltà di deciderne le modalità e i tempi. In sintesi si può affermare che le disposizioni della presente Convenzione non sono immediatamente applicabili e pertanto non hanno un impatto diretto sull’ordinamento giuridico interno.

1.2 Parte speciale: Le disposizioni della Convenzione e la loro relazione con il diritto svizzero

1.2.1 Premessa

Il preambolo è un’introduzione giuridicamente non vincolante delle disposizioni che seguono. Esso mette in rilievo gli aspetti della tratta di esseri umani che tangono i diritti dell’uomo e la politica di parità tra donne e uomini, nonché la particolare considerazione dei diritti dei minori. Il preambolo inoltre situa la Convenzione nel contesto delle iniziative finora promosse dal Consiglio d’Europa in questo ambito e nel restante panorama normativo internazionale.

1.2.2 Capitolo I: Oggetto, campo d’applicazione, principio di non discriminazione e definizioni (art. 1–4)

1.2.2.1 Oggetto della Convenzione (art. 1)

La Convenzione è finalizzata a prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra donne e uomini. La tutela dei diritti umani e la creazione di un quadro esaustivo per la protezione e l’assistenza delle vittime e dei testimoni, sono espressamente messi in risalto. Altri scopi della Convenzione sono: garantire indagini e procedimenti giudiziari efficaci nonché promuovere la cooperazione internazionale per attuare gli scopi enunciati. Per assicurare che le Parti contraenti applichino la Convenzione, è introdotto un meccanismo di monitoraggio (cfr. art. 36–38).

1.2.2.2 Campo d’applicazione (art. 2)

Il campo d’applicazione della Convenzione si estende a tutte le forme della tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata. Il presente campo d’applicazione trascende la definizione di cui all’articolo 3 del Protocollo addizionale dell’ONU.

Le forme di tratta di esseri umani contemplate dalla Convenzione del Consiglio d’Europa in Svizzera sono punibili in virtù dell’articolo 182 CP (Tratta di esseri umani). Il campo d’applicazione di questa normativa che non fa distinzione se il reato ha carattere transfrontaliero o meno e se vi sia o no un collegamento con la