Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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esseri umani. Inoltre la Svizzera in queste nazioni sostiene provvedimenti specifici per la protezione delle vittime, talora correlate al rientro e alla loro reintegrazione sociale. I progetti devono promuovere i diritti dell’uomo e la parità tra donne e uomini (cma 3).

Il dovere di diffondere informazioni precise sulle possibilità di immigrare legalmente in base al comma 4 è in sintonia con la prassi dell’Ufficio federale della migrazione. Le condizioni attuali per entrare e soggiornare legalmente sono costantemente pubblicate e possono essere consultate su Internet. Alle persone particolarmente minacciate sono consegnati specifici opuscoli informativi, che illustrano i rischi e offrono aiuto in situazioni di emergenza.

La Svizzera attua misure preventive contro la tratta di esseri umani, anche a livello nazionale. Soprattutto la Confederazione ha previsto un finanziamento iniziale per una campagna pubblica di sensibilizzazione contro la tratta delle donne prima e durante il Campionato europeo di calcio EURO 2008 in Svizzera21. In applicazione dell’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200722 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) la Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime. La Confederazione inoltre ha sostenuto finanziariamente la produzione di un opuscolo esplicativo del Consiglio d’Europa, diffuso nelle scuole medie svizzere. Numerosi altri progetti sono condotti dalla società civile23.

Per quanto riguarda la creazione di un ambiente protetto per i minori (cma 5), il rapporto «Infanzia maltrattata in Svizzera» del 1992 e il relativo parere del Consiglio federale del 199524 sono i documenti di base del lavoro d’informazione e di prevenzione intrapreso in Svizzera dalle autorità. Tale lavoro non è limitato alla problematica dello sfruttamento sessuale dei fanciulli, ma abbraccia l’intera questione degli abusi contro i minori e dei diritti del fanciullo. A livello federale, l'Ambito Famiglia, generazioni e società dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene e lancia progetti volti alla sensibilizzazione e alla prevenzione, spesso in stretta collaborazione con organizzazioni non governative specializzate, tra l’altro nel settore dello sfruttamento sessuale dei fanciulli a scopo commerciale.

Grazie a queste misure valide anche in futuro la Svizzera adempie le disposizioni dell’articolo 5.

21 Da marzo a settembre 2008 la campagna «Euro 08 contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata» ha informato in merito alla tratta delle donne in Svizzera. Ulteriori informazioni degli organi di sostegno alla campagna sono disponibili sul sito: http://www.frauenhandeleuro08.ch.

22 RS 312.5

23 Degna di menzione è tra l’altro un’esposizione itinerante delle tre Chiese nazionali sul tema della tratta delle donne e della prostituzione forzata, che da settembre 2006 è stata in mostra in numerosi Cantoni.

24 Gruppo di lavoro «Infanzia maltrattata», rapporto «Infanzia maltrattata in Svizzera», Berna, giugno 1992 con parere del Consiglio federale del 27 giugno 1995.