Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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L’articolo 7 stabilisce solo il quadro d’azione minimo e lascia alle Parti un margine di manovra relativamente ampio. Riguardo alle misure legislative o di altra natura ci si può riferire al messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2005 concernente l’approvazione del Protocollo addizionale dell’ONU contro la tratta di persone25. I doveri e le sanzioni per le compagnie di trasporto sono disciplinati dagli articoli 92–

95 della legge sugli stranieri. L’Ufficio federale della migrazione concluderà convenzioni con le imprese di trasporto aereo per la cooperazione nel controllo dei documenti26. In accordo con le pertinenti disposizioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI)27 questo controllo comprende anche la verifica della validità e dell’autenticità dei documenti di viaggio necessari.

Nell’ambito dello sviluppo degli Accordi di associazione alle normative di Schengen e Dublino28 si prevedono ulteriori adeguamenti della legge. Essi riguardano in particolare l’adozione del codice frontiere di Schengen29 nonché gli obblighi e le sanzioni nei confronti delle compagnie di trasporto30. Le Parti possono prevedere inoltre ulteriori forme di cooperazione transfrontaliera (compresa l’osservazione e l’inseguimento transfrontaliero).

La presente Convenzione rileva a questo proposito che, per quanto concerne il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, la Comunità europea ha già sviluppato un pacchetto di misure completo a livello comunitario. Avendo aderito alle normative di Schengen e Dublino, la Svizzera è quindi coinvolta in queste misure.

Per combattere efficacemente la criminalità transnazionale, il terrorismo internazionale e la migrazione illegale (compresa la tratta di esseri umani e il traffico di migranti), la Svizzera già negli anni Novanta ha concluso con le nazioni limitrofe Germania31, Francia32, Italia33, Liechtenstein e Austria34 degli accordi al riguardo, che regolano la cooperazione transfrontaliera diretta.

25FF 2005 5961 (cfr. pagg. 6021 e seg. commento all’art. 11 del Protocollo addizionale del

15 novembre 2000).

26Un tale accordo esiste dal 24 agosto 2004 tra l’Ufficio federale della migrazione e SWISS

e ha dato buoni risultati. Al proposito va inoltre menzionata la raccomandazione sulla tutela dei minori, che è stata approvata da 21 Stati e dalle compagnie aeree nazionali, per combattere efficacemente la tratta e il traffico di fanciulli (Recommended Best Practice for Minors, IATA/CAWG, 41st meeting, 16–17 maggio 2007, Tokio).

27Cfr. Allegato 9 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, XII ed.,

luglio 2005, art. 3.31–3.33.

28Cfr. FF 2004 5757–5770 (Schengen); FF 2004 5779 (Dublino).

29Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo

2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen; GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

30Attuazione della Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente

l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

31Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di

Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania; RS 0.360.136.1).

32Accordo del 11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repub-

blica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale. Questo accordo nel frattempo è stato modificato e sostituito dall’Accordo del 9 ottobre 2007, entrato in vigore il 1° luglio 2009 (RS 0.360.349.1).

33Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana

relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1).

34Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il

Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).