Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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all’elaborazione del testo della Convenzione. Diversi Uffici federali di tre Dipartimenti15 hanno definito la posizione negoziale della delegazione svizzera. Essa ha accolto positivamente il fatto che la Convenzione del Consiglio d’Europa creasse un plusvalore rispetto agli strumenti legali esistenti su scala internazionale, tramite disposizioni più vincolanti in particolare nell’ambito della protezione delle vittime, della prevenzione e nel controllo dell’applicazione da parte degli Stati firmatari. Alla luce di tali circostanze, il 17 dicembre 2008 è stata presentata la mozione depositata dalla consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer, che chiede di avviare immediatamente il processo di ratifica e le necessarie misure d’attuazione (08.3401, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica).
Numerosi Cantoni hanno inoltre depositato, o si sono preparati a depositare, iniziative per la firma e la ratifica della Convenzione16.
Infine, l’11 settembre 2008 anche l’associazione «Campagna Euro 08 contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata» ha depositato presso la Commissione degli affari giuridici la petizione «Più protezione per le donne vittime della tratta» che ha raccolto un totale di 71 980 firme e chiede la ratifica della Convenzione.
1.1.5 Carattere delle disposizioni di diritto internazionale
Gli effetti della ratifica delle Convenzioni di diritto internazionale pubblico variano a seconda del sistema monistico o dualista dello Stato in questione. La Svizzera è uno Stato a tradizione monistica. Quindi la Convenzione, come pure tutti gli altri trattati di diritto internazionale, alla sua entrata in vigore è automaticamente integrata nell’ordinamento giuridico interno. Tuttavia, gli effetti delle singole disposizioni a livello nazionale dipendono dal loro grado di concretezza. Una disposizione può essere fatta valere dinnanzi all’autorità e da questa immediatamente applicata se sotto il profilo del contenuto è sufficientemente chiara e precisa per costituire, nei singoli casi, una base di decisione17. Tale norma deve inoltre comprendere i diritti e doveri del singolo, in modo da reggere il suo statuto giuridico. Inversamente, una disposizione di diritto internazionale non è applicabile direttamente e non possiede il requisito della «giustiziabilità» allorché descrive un programma, stabilisce direttive legislative all’attenzione degli Stati parte o si rivolge unicamente alle autorità politiche. È compito delle autorità giudiziarie determinare nei singoli casi la giustiziabilità delle disposizioni18.
15I servizi dell’Amministrazione coinvolti sono la Direzione del diritto internazionale
pubblico, la Direzione politica (DFAE), l’Ufficio federale di giustizia, l’Ufficio federale di polizia, l’Ufficio federale della migrazione (DFGP) e l’Ufficio federale per
l’uguaglianza fra donna e uomo (DFI).
16 Iniziative del Cantone di Berna del 11 settembre 2006, depositata il 7 gennaio 2007 (07.300), del Cantone di Basilea Città del 15 novembre 2006, depositata il 31 ottobre 2007 e del Cantone di Zurigo (in preparazione). Considerato l’avanzamento della procedura di ratifica il Cantone di Basilea Campagna ha rinunciato a depositare un’iniziativa cantonale. Il 13 febbraio 2009 si è dato seguito alle iniziative cantonali depositate da Berna e Basilea Città.
17 Le norme di questo tipo sono definite disposizioni immediatamente applicabili (selfexecuting) cfr. Pra 62 (1973) n. 88, pag. 286 segg.
18 Le norme di questo tipo sono definite disposizioni non immediatamente applicabili (nonself-executing).