Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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1.2.3.2 Misure per scoraggiare la domanda (art. 6)

L’articolo prevede che le Parti scoraggino tramite misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali e di altro tipo, la domanda di tutte le forme di tratta di esseri umani.

Numerosi progetti in Svizzera perseguono obiettivi focalizzati sulla domanda e rispondono pertanto all’idea di fondo dell’articolo 6. Soprattutto la fondazione a finanziamento cantonale «Prevenzione svizzera della criminalità» (PSC) dal 2005 al 2008 ha condotto una campagna contro la pedocriminalità e la pornografia infantile su Internet, che riguarda esplicitamente l’aspetto della domanda. L’Aiuto AIDS Svizzera gestisce la pagina web «Don Juan», che si rivolge ai clienti delle prostitute e che ha come obiettivo la protezione della salute e il rispetto della dignità delle prostitute. In questo contesto si sensibilizza anche sulla problematica della prostituzione forzata e della tratta di esseri umani. Infine, anche la campagna citata al numero 1.2.3.1 (art. 5) «Euro 08 contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata» era indirizzata ai clienti delle prostitute con lo scopo di sensibilizzarli al problema della tratta di esseri umani e della prostituzione forzata ed esortarli ad assumere un comportamento responsabile.

Per quanto concerne l’obbligo di attuare le misure di prevenzione ai sensi della lettera d, le scuole pubbliche hanno in generale adeguato i propri programmi di insegnamento, per diffondere il rispetto dei diritti umani, il rifiuto della discriminazione in base al sesso e la parità tra donne e uomini. Va sottolineato che l’influsso dello Stato sul ruolo dell’informazione tramite i media (lett. b) è limitato. Nel loro lavoro mediatico e di pubbliche relazioni, le autorità della Confederazione sostengono un’informazione oggettiva che tenga conto della dignità delle vittime.

Con queste misure la Svizzera adempie le disposizioni dell’articolo 6.

1.2.3.3 Misure alle frontiere (art. 7)

Analogamente all’articolo 11 del Protocollo addizionale dell’ONU, l’articolo 7 della Convenzione racchiude una serie di misure preventive in relazione al traffico transfrontaliero. Tra queste il rafforzamento delle misure di controllo vale da sempre come mezzo efficace per prevenire e individuare la tratta di esseri umani. Il comma 1 obbliga le Parti a intensificare il più possibile i propri controlli alle frontiere che, tuttavia, per quanto riguarda il traffico interno, devono rispettare il diritto alla libera circolazione delle persone della Comunità europea. In base al comma 2, le Parti devono adottare misure legislative e di altro genere per impedire l’impiego per la tratta di esseri umani dei mezzi di trasporto usati dai trasportatori commerciali. In particolare è previsto l’obbligo delle compagnie di trasporto, di accertarsi che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza. Sono fatte salve espressamente le Convenzioni internazionali. Il comma 4 incarica le Parti a emanare misure, con cui i reati contro le disposizioni previste nel comma 3 possono essere puniti con sanzioni penali o amministrative. Alle persone implicate nei reati contemplati dalla presente Convenzione, si deve rifiutare l’ingresso o revocare i visti già rilasciati (cma 5). Infine le Parti sono invitate in base al comma 6, a rafforzare la cooperazione tra i servizi di controllo delle frontiere in particolare allestendo canali diretti di comunicazione.