Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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La non ammissione e l’annullamento del visto sono disciplinati dalla legge sugli stranieri (LStr). Le persone straniere che hanno commesso reati ai sensi della presente Convenzione sono di regola allontanate (art. 64 segg. LStr) e, secondo la gravità della colpa, saranno oggetto di un divieto di entrata (art. 67 LStr).
Il diritto svizzero pertanto adempie le premesse giuridiche dell’articolo 7 della Convenzione.
1.2.3.4 Sicurezza e controllo dei documenti (art. 8)
In base all’articolo 8 ogni Parte è tenuta ad adottare le misure necessarie per assicurarsi che i documenti di viaggio o di identità, da essa rilasciati, siano di qualità tale da non poter essere facilmente usati in modo inappropriato né falsificati o modificati, duplicati o rilasciati illecitamente.
I documenti di viaggio svizzeri sono di elevata qualità e adempiono pertanto i requisiti di cui alla lettera a. La qualità è stata ulteriormente perfezionata con i nuovi documenti d’identità (passaporto svizzero, carta d’identità, titolo di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri e certificato d’identità), introdotti nel 2003 in base alla legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (LDI; RS 143.1) e all’ordinanza del 20 dicembre 2000 relativa all’introduzione del passaporto 2003 (RS 143.21).
Nell’intento di armonizzare le disposizioni di sicurezza e potenziarle, con il Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, l’Unione europea ha stabilito le norme minime di sicurezza e gli standard di sicurezza uniformi per i passaporti e per i documenti di viaggio al fine di prevenirne le falsificazioni. In futuro nei passaporti sarà obbligatorio registrare la fotografia del titolare del documento come principale caratteristica biometrica. Inoltre il 25 ottobre 2004 è stato deciso nell’ambito del Consiglio dei ministri di giustizia e degli affari interni dell’Unione europea, che oltre all’immagine si deve prevedere, quale seconda caratteristica biometrica, l’impronta digitale del titolare del passaporto. Conformemente alle disposizioni europee anche in Svizzera verrà introdotto definitivamente il passaporto contenente dati registrati elettronicamente35. Finora la Svizzera rilasciava questo tipo di documento d’identità (passaporto 06) soltanto nell’ambito di un progetto pilota limitato nel tempo. In futuro anche i documenti di viaggio dei rifugiati riconosciuti e degli apolidi conterranno dati biometrici.
I dati registrati elettronicamente aumentano la sicurezza dei documenti di viaggio e ostacolano il loro uso abusivo in modo da prevenire le falsificazioni, poiché se ne aumenta la sicurezza e si costituisce un criterio di confronto affidabile tra il documento e il suo legittimo proprietario. Le regole chiaramente definite per la procedura di rilascio, con controlli a vari livelli e l’obbligo di presentarsi di persona presso l’autorità richiedente, garantiscono l’integrità e la sicurezza dei documenti ai sensi
35 Il decreto federale del 13 giugno 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (Sviluppo dell’acquis di Schengen) è stato approvato in votazione popolare il 17 maggio 2009.