Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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criminalità organizzata, coincide con quello dell’articolo 2 della Convenzione. Quest’ultimo non viola il principio della territorialità, valido in Svizzera (v. n. 1.2.2.4.2).

1.2.2.3 Principio di non discriminazione (art. 3)

Tale principio obbliga le Parti quando applicano la Convenzione, a trattare allo stesso modo le vittime della tratta di esseri umani, senza discriminazione di sesso, razza, colore della pelle, religione, opinioni politiche, origine eccetera. La definizione di discriminazione corrisponde all’articolo 14 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

Il principio di non discriminazione è applicato nel diritto svizzero. L’articolo 8 capoverso 2 Cost. sancisce che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

Eventuali violazioni di questo principio possono essere denunciate alla Corte europea dei diritti dell’uomo e possono essere fatte valere in combinazione con la violazione di un altro diritto garantito dalla CEDU. La Svizzera adempie pertanto le premesse contrattuali dell’articolo 3.

Il principio di non discriminazione è sancito anche in altre normative di diritto internazionale, in particolare nello Statuto delle Nazioni Unite (art. 1 par. 3) e nei due Patti dell’ONU sui diritti dell’uomo del 1966 (art. 2 par. 2 e art. 3 del Patto I dell’ONU e art. 2 par. 1 del Patto II dell’ONU), nonché in altre convenzioni applicabili universalmente che vertono in modo specifico su determinati problemi di discriminazione. In questo contesto è di particolare importanza la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) a cui la Svizzera ha aderito nel 1994. La Convenzione ha introdotto, per la prima volta a livello internazionale, una definizione completa della discriminazione razziale.

Con effetto dal 19 giugno 2003 la Svizzera ha consegnato al Segretario generale dell’ONU una dichiarazione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 14 ICERD che consente alle vittime della discriminazione razziale o xenofoba e dell’intolleranza di invocare la violazione dei propri diritti tramite la cosiddetta procedura di ricorso individuale. In futuro la Svizzera deve quindi aspettarsi un eventuale ammonimento da parte dell’organo internazionale di controllo del CERD (Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale).

1.2.2.4 Definizioni (art. 4)

1.2.2.4.1 Definizione di tratta di esseri umani (lett. a–d)

La definizione di tratta di esseri umani della Convenzione del Consiglio d’Europa coincide con quella dell’articolo 3 del Protocollo addizionale dell’ONU. Il concetto di tratta di esseri umani della Convenzione del Consiglio d’Europa corrisponde ampiamente alla definizione di «vendita di fanciulli» dell’articolo 2 del Protocollo facoltativo dell’ONU.