Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
rappresenti il minore negli atti civili e intraprenda o disponga tutti gli ulteriori accertamenti per il ricongiungimento con la famiglia. Il benessere del minore è sempre prioritario. In alcuni Cantoni esistono strutture speciali per la sistemazione e la cura dei minori non accompagnati. Per quanto riguarda l’articolo 10 comma 3 della Convenzione, in Svizzera è prassi corrente che nel caso non si conosca l’età della vittima della tratta di esseri umani e che vi sia la possibilità che si possa trattare di un minorenne, la si debba comunque trattare come tale40.
Il diritto svizzero e i provvedimenti esecutivi adottati adempiono pertanto gli obblighi derivanti dall’articolo 10.
1.2.4.2 Protezione della vita privata (art. 11)
Il comma 1 obbliga le Parti a proteggere la vita privata e l’identità delle vittime nei modi consentiti dalla Convenzione numero 108 del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La Svizzera sotto molti aspetti supera questi requisiti mediante la legge federale del 19 giugno 1995 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e l’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11). Inoltre la Svizzera è tenuta a rispettare, in virtù dell’Accordo di associazione alla normativa di Schengen, anche i relativi standard di protezione, a loro volta molto elevati. Nella LPD e nell’OLPD nonché nell’Accordo di Schengen si distingue tra dati personali e dati personali particolarmente degni di protezione. Per questi ultimi il livello di protezione è decisamente maggiore. I dati di una persona che permettono di riconoscerla come una vittima della tratta di esseri umani, rientrano nella definizione di dati personali particolarmente degni di protezione e di conseguenza sottostanno a un livello di protezione particolarmente elevato.
Il comma 2 esorta le Parti a trovare le misure per garantire la protezione dell’identità dei minori, che sono diventati vittime della tratta di esseri umani. L’articolo 9 LPD stabilisce le restrizioni del diritto d’accesso in generale e l’articolo 10 LPD quelli per i mezzi di comunicazione sociale. L’articolo 19 LPD regola la comunicazione dei dati personali da parte degli organi federali nonché i meccanismi di protezione esistenti al riguardo. L’articolo 20 LPD statuisce in fine il diritto al blocco della comunicazione da parte delle persone interessate che rendono verosimile un interesse degno di protezione.
Dal comma 3 scaturisce l’obbligo delle Parti di adottare misure affinché i media proteggano la vita privata e l’identità delle vittime. Da parte dello Stato ciò è garantito dalle citate LPD e OLPD e dai trattati internazionali. In Svizzera inoltre esiste il Consiglio svizzero della stampa, uno strumento di autoregolamentazione molto avanzato dei mezzi di comunicazione sociale con standard etici che talvolta arrivano a superare le norme di legge.
40 Disposizioni per chiarire l’età dei minori non accompagnati esistono solo in specifici settori, specialmente nell’ambito dell’asilo (cfr. Direttiva del 20 settembre 1999 relativa alle domande d’asilo inoltrate da minorenni non accompagnati e adulti incapaci di discernimento, n. 3.4.2). Nella procedura penale, nel caso di mancanza di chiarezza o impossibilità di determinare l’età nell’ambito dell’accertamento dei fatti, si considera l’età indicata dalla vittima, applicando per analogia il principio «in dubio pro reo».