Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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Convenzione, ma non lo sono ai sensi della LAV. Si tratta ad esempio di persone che pur colpite dalla tratta di esseri umani, non ne hanno subito, se non forse in modo marginale, danni diretti nella propria integrità fisica, psichica o sessuale, subendo invece, ad esempio, soprattutto perdite finanziarie. Questi casi, che peraltro nella prassi si dovrebbero verificare soltanto di rado e pertanto sono di natura meramente teorica, sono da sussumere all’articolo 12 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto al soccorso d’emergenza assicura a chi si trova in Svizzera il minimo necessario per un’esistenza dignitosa. Si tratta di un diritto fondamentale e non è pertanto subordinato a nessuna condizione. Ne consegue che anche in questo caso l’articolo 12 comma 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa è adempiuto (nessuna connessione all’obbligo di collaborare alla procedura penale). La disposizione parla espressamente di un «diritto d’essere aiutato e assistito»43. Il diritto a un sostegno minimo tecnico e all’informazione per garantire i diritti delle vittime nella lingua che comprendono, rientra nel minimo necessario per un’esistenza dignitosa ed è pertanto rispettato44. Anche l’articolo 29 capoverso 3 Cost. sancisce inoltre il diritto alla gratuità della procedura e a un patrocinatore d’ufficio.
Un’ulteriore discrepanza rispetto ai diritti alle prestazioni sanciti in base alla Convenzione del Consiglio d’Europa e alla LAV esiste nell’articolo 12 comma 1 lettera f (accesso all’istruzione per i minori vittime della tratta di esseri umani). La LAV non conferisce alcun diritto all’istruzione. Anche in questo caso tale diritto è tutelato dalla Costituzione. L’articolo 19 Cost. sancisce il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita come diritto fondamentale. Ciò è garantito anche da numerosi trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, in particolare dall’articolo 13 paragrafo 2 lettera a del Patto internazionale dell’ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali45 e dall’articolo 28 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo. Secondo la prassi vigente in Svizzera i minori vanno a scuola indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro statuto di soggiorno.
I diritti al sostegno che l’articolo 12 commi 3 e 4 della Convenzione del Consiglio d’Europa garantisce alle vittime della tratta di esseri umani che godono di uno statuto di soggiorno legale sul territorio della Parte, sono adempiuti dal diritto cantonale di assistenza sociale e dal diritto degli stranieri. Essi valgono indipendentemente dalla cooperazione dell’interessato e a prescindere da un’eventuale procedura penale. Nei commi 2, 5 e 7 si tratta di principi generali o di raccomandazioni non vincolanti, con cui la prassi in Svizzera è compatibile.
La situazione svizzera a livello normativo e pratico adempie pertanto i requisiti giuridici dell’articolo 12 della Convenzione.
1.2.4.4 Periodo di recupero e di riflessione (art. 13)
La Convenzione (art. 13) stabilisce che ogni Parte deve prevedere nel proprio diritto nazionale un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni. Durante questo
43Cfr. il messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre
1996, FF 1997, I, pag. 140 segg.
44Cfr: J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3° ed., Berna 1999, pag. 172.