Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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periodo la vittima deve soprattutto decidere, se intende collaborare con le autorità competenti.

L’articolo 30 capoverso 1 lettera e LStr conferisce al Consiglio federale la competenza di derogare alle condizioni d’ammissione generali per disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani. L’articolo 35 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) disciplina il tempo di riflessione nel modo descritto qui appresso.

Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero privo di uno statuto di soggiorno regolato sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri accordano un tempo di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante il tempo di riflessione i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del tempo di riflessione caso per caso secondo le necessità; tale durata è di almeno 30 giorni (art. 35 cpv. 1 OASA).

Il tempo di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori (art. 35 cpv. 2 OASA).

Il tempo di riflessione finisce inoltre (art. 35 cpv. 3 OASA), se lo straniero in questione:

a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;

b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;

c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o

d. viola gravemente la sicurezza e l’ordine pubblici.

Con questa normativa si rispettano le disposizioni della Convenzione.

1.2.4.5 Permesso di soggiorno (art. 14)

L’articolo 14 della Convenzione riguarda la concessione del permesso di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani. I permessi possono essere rilasciati se l’autorità competente ritiene che il soggiorno della vittima sia necessario per la sua situazione personale o per consentirle di collaborare con le autorità competenti ai fini dell’inchiesta o del procedimento penale.

Prima della fine del tempo di riflessione l’autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali degli stranieri se e per quanto tempo è necessaria un’ulteriore presenza dello straniero in questione (art. 36 cpv. 1 OASA). L’autorità cantonale degli stranieri rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria (art. 36 cpv. 2 OASA). Per i motivi di cui all’articolo 35 capoverso 3 OASA, il permesso può essere revocato o non prorogato (art. 36 cpv. 3 OASA).

L’esercizio di un’attività lucrativa (art. 36 cpv. 4 OASA) può essere autorizzato, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;