Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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della lettera b. Quanto detto vale anche per la vignetta di visto svizzera, che risponde alle principali esigenze formali e di sicurezza poste dall’OACI.
Grazie a queste misure la Svizzera ha già ora completamente attuato il contenuto dell’articolo 8.
1.2.3.5 Legittimità e validità dei documenti (art. 9)
Il contenuto dell’articolo 9 intende garantire che gli Stati si sostengano reciprocamente, come avviene sempre più spesso già oggi, verificando i documenti di viaggio per prevenire pratiche abusive e persino criminali. La verifica richiesta in questa disposizione della legittimità e della validità dei documenti di viaggio e d’identità in Svizzera viene già effettuata. A questo scopo serve in particolare l’accesso completo alla banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o andati persi (SLTD), che permette un rapido esame dei documenti di viaggio stranieri. Anche nello spazio Schengen i documenti di viaggio possono essere verificati con l’ausilio del Sistema d’informazione Schengen (SIS) e le autorità continuano ad avvalersi di questa possibilità.
1.2.4 Capitolo III: Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime che garantiscano la parità tra le donne e gli uomini (art. 10–17)
Il capitolo 3 racchiude le disposizioni sull’identificazione delle vittime, sulla loro protezione e sull’aiuto loro prestato. Alcune di queste misure vengono applicate a tutte le vittime della tratta di esseri umani (art. 10, 11, 12, 15 e 16). Altre si riferiscono solo alle vittime sprovviste di uno statuto di soggiorno legale (art. 13 e 14). Misure individuali si possono applicare a persone, che non sono state ancora formalmente identificate come vittime, ma la cui qualità di vittima è suffragata da motivi credibili (art. 10 cma 2, art. 12 cmi 1 e 2 e art. 13).
1.2.4.1 Identificazione delle vittime (art. 10)
Per proteggere e sostenere le vittime della tratta di esseri umani, è estremamente importante, identificarle correttamente. Errori nell’identificazione della vittima possono in determinate circostanze lederne i diritti fondamentali e pertanto far perdere al procedimento penale un testimone importante per dimostrare la colpevolezza di un trafficante. Per evitare questo pericolo l’articolo 10 comma 1 impone alle Parti di provvedere affinché il personale delle proprie autorità competenti sia formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e nell’identificazione delle vittime, in particolare dei minori. Le Parti devono inoltre assicurare che le autorità competenti (p. es. la polizia, le autorità doganali, le autorità competenti in materia d’immigrazione, i consolati e le ambasciate) cooperino tra loro e con le organizzazioni di sostegno competenti.
In base all’articolo 10 comma 2, le Parti sono tenute ad adottare le misure legislative necessarie nonché altre misure, affinché le vittime della tratta di esseri umani possano essere identificate come tali. In particolare le Parti devono garantire che una