Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;
c. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.
Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell’ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA).
Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno (art. 36 cpv. 6 OASA) quando si tratta di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull’ammissione provvisoria (art. 83 LStr).
Con questa norma si adempiono le premesse giuridiche dell’articolo 14 della Convenzione.
1.2.4.6 Indennizzo e risarcimento legale (art. 15)
In base al comma 1 la vittima deve sin dal primo contatto con le autorità, poter accedere all’informazione sulle procedure giudiziarie e amministrative pertinenti. Come già menzionato all’articolo 12 lettere c–d, tale obbligo delle Parti include, se del caso, anche la garanzia di offrire il servizio di traduzione o di interpretariato. Quest’obbligo generale di informare (cma 1) sulla procedura penale è sancito sia nei codici di procedura penale cantonali sia nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CCP) del 5 ottobre 200746, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. In base alla prassi e alla dottrina attuali tutte le autorità coinvolte nella procedura penale (tribunali, ministero pubblico, polizia) sono tenute a informare le parti lese sui loro diritti nella procedura penale, a seconda dei casi e nella misura in cui ciò appaia necessario. Anche per l’ambito di applicazione della LAV, l’articolo 847 stabilisce un dovere generale d’informare. Premessa per garantire i diritti della procedura è inoltre che la vittima riceva consulenza e informazioni in una lingua che comprende. In particolare le si devono spiegare i suoi diritti nella procedura penale, nonché la possibilità di richiedere indennità e assistenza.
Secondo il comma 2 ognuna delle Parti sancisce nella propria legislazione nazionale il diritto all’assistenza legale e all’assistenza gratuita per le spese legali gratuite alle vittime sulla base delle prescrizioni giuridiche nazionali. Con le disposizioni della LAV e le prescrizioni sull’assistenza legale gratuita sancite nei codici di procedura penale cantonali questi requisiti sono pertanto adempiuti. Occorre ricordare che le disposizioni della LAV concernenti la protezione e i diritti particolari nei procedimenti penali (art. 34 e 44) verranno trasposte nel CPP.
La Convenzione prevede nel comma 3 il diritto delle vittime a essere indennizzate dagli autori del reato. Salvo nel caso della normativa generale di diritto civile sulla procedura penale la presente disposizione in Svizzera è applicata, poiché le vittime della tratta di esseri umani in base all’articolo 38 LAV possono intervenire nel
46 FF 2007 6327.
47 L’articolo 8 LAV stabilisce che la polizia informa la vittima in occasione della prima audizione circa l’esistenza dei consultori e, previo accordo della vittima, ne comunica nome e indirizzo a un consultorio.