Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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La Svizzera adempie pertanto le premesse giuridiche dell’articolo 11 della Convenzione.

1.2.4.3 Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani (art. 12)

Se le vittime della tratta di esseri umani riescono a sfuggire al controllo e allo sfruttamento dei criminali, si trovano generalmente in una situazione di precarietà e sono estremamente vulnerabili. L’articolo 12 obbliga per questo le Parti a prevedere delle misure minime di sostegno alle vittime. L’articolo distingue tra prestazioni nel senso di misure d’emergenza che devono essere offerte a tutte le vittime (cmi 1 e 2), anche a quelle per il cui riconoscimento non si è ancora conclusa la procedura di cui all’articolo 10, e misure di sostegno riservate alle vittime che dispongono di un legale titolo di soggiorno (cmi 3 e 4). Nel comma 5 si raccomanda alle Parti di cercare nel contesto dell’assistenza alle vittime, la cooperazione con le organizzazioni non governative e con gli altri soggetti della società civile impegnati nel settore. Le prestazioni di assistenza vanno inoltre fornite sulla base di informazioni fondate e tenendo conto delle esigenze delle persone che si trovano in simili condizioni e dei diritti dei minori (cma 7).

Ai sensi dell’articolo 12 comma 1 rientrano nelle misure d’emergenza fornite a tutte le vittime: un alloggio sicuro, assistenza psicologica e materiale, cure mediche d’urgenza, informazioni concernenti i diritti che la legge riconosce alle vittime e i servizi in una lingua che le persone colpite possano comprendere, assistenza giuridica in un’eventuale procedura penale nonché accesso all’istruzione per i minori. Si deve pertanto tenere debitamente conto delle esigenze di sicurezza e di protezione delle vittime (cma 2). Le misure di sostegno offerte alle vittime di cui all’articolo 12 commi 3 e 4 che risiedono legalmente nel territorio nazionale, comprendono, se necessario, altri generi di assistenza e di assistenza medica nonché norme concernenti l’accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale. L’aiuto o il sostegno citato non dev’essere subordinato alla collaborazione nella procedura penale della vittima (cma 6). Tuttavia le Parti possono, in virtù dell’articolo 14 della Convenzione, rilasciare un permesso di soggiorno e con esso concedere i diritti individuali per ottenere altre prestazioni di sostegno secondo l’articolo 12 commi 3 e 4 alle vittime che cooperano con le autorità di perseguimento penale41.

Nel diritto svizzero la maggior parte delle prestazioni previste dall’articolo 12 sono già disciplinate dalla LAV. Per tener conto delle esigenze particolari delle vittime della tratta di esseri umani, l’articolo 9 capoverso 1 LAV sancisce che i Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore d’attività che tengano conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime. Nel messaggio del 9 novembre 2005 sulla LAV il Consiglio federale ha rilevato che soprattutto le vittime della tratta di esseri umani hanno bisogno di consulenza e assistenza specializzate.42 Per le vittime della tratta di esseri umani ai sensi della LAV i requisiti minimi di cui all’articolo 12 commi 1, 2 e 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa sono pertanto ampiamente adempiuti. Una riserva esiste riguardo alle persone che sono vittime della tratta di esseri umani ai sensi della

41 Cfr. il rapporto esplicativo relativo alla Convenzione: Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings - Explanatory Report, punto 169.

42 FF 2005 6351, 6394.