Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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procedimento penale con le loro pretese civili e pertanto costituirsi come parti civili. In caso di condanna il tribunale penale deve decidere subito in merito alle pretese di diritto privato. Soltanto se il giudizio completo delle pretese civili richiederebbe un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al tribunale civile. Secondo le esperienze raccolte è raro che la vittima della tratta di esseri umani sia completamente indennizzata dall’autore del reato. Pertanto, in base al comma 4, le Parti devono trovare misure legislative o di altro tipo per poter garantire alle vittime, in base al proprio diritto nazionale, un indennizzo statale. Mediante la regolamentazione sulle persone che hanno diritto all’indennizzo e la correlazione con l’articolo 3 LAV, anche in questo punto la Svizzera soddisfa i requisiti della Convenzione.
1.2.4.7 Rimpatrio e rientro delle vittime (art. 16)
L’articolo 16 contiene le disposizioni sia per i rimpatri volontari sia per i rimpatri coatti delle vittime della tratta di esseri umani, per cui i commi 1–4 si ricollegano all’articolo 8 del Protocollo addizionale dell’ONU. Il comma 1 riprende il principio riconosciuto a livello internazionale dell’obbligo degli Stati di accettare il rientro dei propri cittadini nonché delle persone che avevano diritto di risiedervi in modo permanente al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza. Il comma 2 stabilisce che in caso di rinvio si debba attribuire particolare riguardo alla sicurezza della persona coinvolta, alla sua dignità e ai suoi diritti nonché alla fase della procedura giudiziaria. È preferibile che il rientro avvenga volontariamente. I commi 3 e 4 regolano le questioni pratiche in proposito.
I commi 5–7 contengono le disposizioni che vanno oltre quelle del Protocollo addizionale dell’ONU. Il comma 5 obbliga le Parti ad allestire dei programmi di rimpatrio con l’obiettivo di impedire che le vittime ridiventino in patria vittime della tratta di esseri umani. A ciò si aggiunge il dovere di mettere a disposizione delle vittime le informazioni sulle strutture di assistenza giuridica e sociale e di sostegno nella loro patria (cma 6). Il comma 7 è in linea con il principio stabilito dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui nella decisione sul rimpatrio dei minori occorre in primo luogo tener conto del loro benessere. Le Parti devono eseguire una valutazione del rischio e della sicurezza prima di adottare le misure per il rientro.
Per quanto riguarda i commi 1–4 occorre indicare che in caso di allontanamenti non possibili, non ammissibili o ragionevolmente non esigibili, l’Ufficio federale della migrazione dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 LStr). La competenza per il rientro delle vittime della tratta di esseri umani ricade sui Cantoni. Nell’ambito dell’asilo e degli stranieri, la Confederazione sostiene i Cantoni per quanto concerne l’ottenimento dei documenti e organizza i viaggi di rientro in aereo per conto dei Cantoni. A condizione che l’ufficio competente per l’organizzazione del viaggio di rientro disponga delle relative informazioni, vengono intrapresi i passi necessari in collaborazione con l’Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) in vista del rientro in patria (accompagnamento durante e dopo il volo, assistenza medica ecc.).
I commi 5 e 6 sono adempiuti tramite la LStr. Secondo l’articolo 60 LStr si possono offrire prestazioni di aiuto al ritorno e alla reintegrazione a certe categorie di persone straniere, specialmente anche alle vittime della tratta di esseri umani. I beneficiari