Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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possono accedere alle offerte di aiuto al ritorno destinate alle persone nel settore dell’asilo. L’offerta comprende un aiuto al ritorno individuale (aiuto finanziario e materiale) o la partecipazione a un programma di aiuto al ritorno mirato alla specifica nazione nonché prestazioni mediche. L’Ufficio federale della migrazione (sezione Aiuto al ritorno) attualmente gestisce un progetto pilota limitato alla fine di marzo 2010 che ha lo scopo di raccogliere le prime esperienze con la concessione di aiuti al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani. Nell’ambito del progetto pilota si sostiene il ritorno volontario e regolare e la reintegrazione in patria delle persone coinvolte, al fine di contrastare la tratta di esseri umani recidiva (re– trafficking). Dopo la valutazione delle esperienze raccolte e gli eventuali adeguamenti, a partire dal 1° aprile 2010 s’intende trasformare il progetto pilota in un’offerta di aiuto al ritorno a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la rinuncia al rimpatrio dei minori in pericolo di cui al comma 7, si ricorda che la Svizzera ha ratificato la CEDU il cui articolo 3 funge da base per la presente disposizione. La valutazione dei rischi e della sicurezza corrisponde alla prassi attuale applicata in Svizzera.
La normativa svizzera adempie pertanto le premesse giuridiche dell’articolo 16 della Convenzione.
1.2.4.8 Parità tra donne e uomini (art. 17)
Il presente articolo sancisce che in ciascuna delle misure del capitolo III va incoraggiata la parità tra donne e uomini e si deve applicare un approccio orientato alla parità quando si sviluppano, attuano e valutano tali misure.
La Svizzera si è impegnata politicamente e giuridicamente ad applicare la strategia dell’approccio orientato alla parità tra donne e uomini48. A livello nazionale la base giuridica necessaria è costituita dall’articolo 8 Cost., in particolare dal capoverso 3, secondo cui donne e uomini hanno gli stessi diritti. Per attuare e concretizzare questo principio costituzionale, la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) provvede alle pari opportunità giuridiche e concrete, principalmente nella famiglia, nella formazione e nel lavoro. Inoltre l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) si adopera, in applicazione dell’articolo 16 LPar, per combattere ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.
48 In seguito alla IV Conferenza dell’ONU sui diritti della donna tenutasi a Pechino (1995) la Svizzera ha approvato nel 1999 un piano d’azione incentrato sulla politica di uguaglianza per le donne e le pari opportunità nonché un catalogo di misure al riguardo. Sia il Parlamento sia il Consiglio federale sono pertanto tenuti a illustrare in tutti i messaggi e rapporti gli effetti dei progetti sulle pari opportunità tra donne e uomini e a tenere in considerazione a livello internazionale in tutti i progetti bilaterali e multilaterali gli aspetti legati alle pari opportunità. Funge da base giuridica internazionale anche la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108, RU 1999 1579).