Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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1.2.5 Capitolo IV: Diritto penale sostanziale (art. 18–26)
1.2.5.1 Reato di tratta di esseri umani (art. 18)
L’articolo 18 impone alle Parti di definire come reati gli atti compiuti intenzionalmente enunciati nel presente articolo. La definizione della fattispecie della tratta di esseri umani corrisponde pertanto a quella del Protocollo addizionale dell’ONU. I requisiti dell’articolo 4 del Protocollo in Svizzera sono adempiuti con la revisione della fattispecie penale della tratta di esseri umani (art. 182 CP; v. n. 1.2.2.4.1).
Il Codice penale svizzero soddisfa pertanto le premesse giuridiche dell’articolo 18 della Convenzione.
1.2.5.2 Reato di utilizzo dei servizi di una vittima (art. 19)
Secondo l’articolo 19 le Parti sono tenute a considerare il fatto di definire come reato, in armonia con il diritto nazionale, l’utilizzo consapevole dei servizi delle vittime della tratta di esseri umani. Grazie a una tale fattispecie, verrebbero ad esempio criminalizzati i clienti delle prostitute che, pur essendo consapevoli di trovarsi di fronte a vittime della tratta di esseri umani, usufruiscono comunque delle loro prestazioni. La ragione principale che ha indotto a inserire questa disposizione nella Convenzione è stata il desiderio di ridurre una delle forze motrici della tratta di esseri umani, cioè la domanda di individui facilmente sfruttabili, e di creare pertanto un deterrente per i potenziali criminali.
L’articolo 19 non rappresenta per le Parti una norma vincolante ma ha carattere di raccomandazione. Il Codice penale svizzero non contempla una specifica criminalizzazione dell’utilizzo consapevole dei servizi di una vittima della tratta di esseri umani. Nella procedura penale è difficile provare che il beneficiario di un servizio sia consapevole che tale servizio gli è fornito da una persona vittima della tratta di esseri umani (dolo), rendendo quindi l’applicazione di una simile fattispecie difficilmente praticabile. In certe circostanze comunque chi approfitta della tratta di esseri umani, richiedendone i servizi, in Svizzera è già punibile in base alle disposizioni penali esistenti. Il testo modificato dell’articolo 182 CP statuisce infatti, che chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano può essere arrestato. La premessa per la punibilità è che la persona in questione svolga un ruolo portante nello svolgimento della transazione, cioè che abbia in certa misura dominio sul fatto. Coloro che partecipano in un ruolo subordinato sono invece punibili per complicità in base alla normativa generale penale. Ci sarebbe ad esempio partecipazione al reato di incitamento al commercio quando un datore di lavoro paga o propone una somma a chi offre manodopera straniera da sfruttare o a un intermediario, perché gliela procuri. Il solo sospetto oppure la conoscenza di particolari della migrazione di una vittima della tratta di esseri umani non sono sufficienti per punire, in base all’articolo 182 CP, chi usufruisce dei suoi servizi49. I datori di lavoro che intenzionalmente impiegano e sfruttano illegalmente lavoratori
49 Cfr. il messaggio del 26 ottobre 2005 concernente l’approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, FF 2005 5961, 6014.