Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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articoli 52 e seguenti CP sanciscono inoltre le premesse che consentono di concedere l’impunità oppure archiviare un procedimento penale.
Se una vittima della tratta di esseri umani commette un atto per cui è comminata una pena, per evitare a sé o ad altri una minaccia imminente e ingiusta, sono da esaminare le premesse della legittima difesa e dello stato di necessità in base agli articoli 15 e seguenti CP.
Il diritto svizzero soddisfa i requisiti dell’articolo 26 della Convenzione.
1.2.6 Capitolo V: Indagini, procedimenti giudiziari e diritto procedurale (art. 27–31)
1.2.6.1 Inchieste su denuncia e d’ufficio (art. 27)
Il comma 1 stabilisce in conformità all’articolo 7 paragrafo 1 della Decisione quadro del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani, che l’azione penale per reati contemplati dalla Convenzione non deve essere subordinata alle dichiarazioni o all’accusa formulate dalla vittima. Questa disposizione è già applicata per mezzo della definizione della fattispecie di cui all’articolo 182 CP quale reato perseguibile d’ufficio.
Per quanto riguarda la denuncia di reati commessi in altre Parti contraenti (cma 2), attualmente nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria è già previsto che le denunce presentate in Svizzera vengano trasmesse alle autorità dello Stato competente.
L’articolo 27 comma 3 sancisce che le Parti devono inoltre assicurare alle fondazioni, alle organizzazioni non governative e ad altre associazioni che perseguono lo scopo di lottare contro la tratta di esseri umani o di proteggere i diritti dell’uomo, la possibilità di sostenere le vittime della tratta nel corso dei procedimenti penali. Questa possibilità di sostegno, che corrisponde all’idea di base della concezione svizzera dell’aiuto alle vittime, è sancita dall’articolo 12 capoverso 1 LAV secondo cui i consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i propri diritti. L’articolo 36 capoverso 1 LAV stabilisce inoltre che per gli interrogatori le vittime possono farsi accompagnare da una persona di fiducia che opera regolarmente per un’organizzazione di cui all’articolo 27 della Convenzione. Ciò non consente tuttavia alla relativa organizzazione di aiuto alle vittime di ottenere la qualità di parte in causa. La Svizzera adempie pertanto la richiesta della Convenzione.
1.2.6.2 Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l’autorità giudiziaria (art. 28)
L’articolo 28 chiede una protezione dei testimoni senza lacune. Conformemente all’articolo 28 della Convenzione del Consiglio d’Europa occorre adottare le misure legislative o di altro tipo, per garantire ai testimoni una protezione appropriata da possibili ritorsioni o intimidazioni in particolare durante e dopo le indagini e nel corso del procedimento penale per tratta di esseri umani.