Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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1.2.6.4 Procedure giudiziarie e competenza (art. 30 e 31)
Gli attuali codici di procedura penale in vigore nei Cantoni e il Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 racchiudono una serie di disposizioni riguardanti le vittime, che possono essere impiegate per l’applicazione della Convenzione, cioè per procedimenti penali in relazione alla tratta di esseri umani. Tali basi legali soddisfano le richieste della Convenzione. Mancano invece le basi legali per adottare le misure per proteggere i testimoni al di fuori di un procedimento giudiziario.
Le premesse dell’articolo 31 sulla competenza sono adempiute dalle disposizioni vigenti degli articoli 1 e seguenti CP, dell’articolo 4 della legge del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) e dell’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0). La Svizzera non si avvale della possibilità di riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e in condizioni specifiche (cma 2) le disposizioni di cui alle lettere d ed e.
L’articolo 7 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP)68 sancisce che nessun cittadino svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali, a meno che egli non vi acconsenta per scritto. Il comma 3 disciplina l’obbligo delle Parti di motivare la propria competenza in tutti i casi in cui l’autore del reato si trova sul territorio giurisdizionale della Parte richiesta e non può essere estradato verso un’altra Parte semplicemente perché è cittadino della Parte richiesta. Quest’obbligo è adempiuto dall’articolo 6 capoverso 1 lettera b CP.
1.2.7 Capitolo VI: Cooperazione internazionale e cooperazione con la società civile (art. 32 – 35)
1.2.7.1 Principi generali e misure di cooperazione internazionale (art. 32)
L’articolo 32 rafforza il principio della cooperazione internazionale nei settori della prevenzione, della protezione delle vittime e del perseguimento penale sulla base degli accordi internazionale e regionali applicabili in materia. La Svizzera ha ratificato e applicato la maggior parte delle convenzioni internazionali o europee menzionate, soprattutto nei settori dell’estradizione, dell’assistenza, del riciclaggio di denaro e della lotta alla criminalità organizzata con implicazioni transfrontaliere. Pertanto dispone già di una solida base nell’ambito della cooperazione internazionale per la lotta alla tratta di esseri umani. Con l’adesione a Schengen la Svizzera ha inoltre creato un’ulteriore base per la stretta cooperazione con lo spazio Schengen di cui beneficerà anche il settore del perseguimento penale dei casi di tratta di esseri umani. Su scala globale, la ratifica e l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (RS 0.311.54) e i relativi Protocolli
68 Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).