Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Alle vittime minorenni si devono garantire speciali misure di protezione che tengano conto del loro superiore interesse. Analogamente i gruppi, le associazioni e le ONG che si pongono come fine la lotta contro la tratta di esseri umani o la protezione dei diritti dell’uomo, devono ricevere una protezione adeguata da possibili ritorsioni o intimidazioni. Inoltre ognuna delle Parti valuta la possibilità di stipulare accordi con altri Stati per l’attuazione della presente disposizione della Convenzione.

La protezione procedurale dei testimoni in Svizzera è già sufficientemente disciplinata. In base al diritto vigente essa è garantita dai codici di procedura penale cantonali e, entro certi limiti, da singole leggi speciali a livello federale, in primo luogo la LAV e la legge federale del 20 giugno 200363 sull’inchiesta mascherata. In futuro la protezione procedurale dei testimoni sarà disciplinata in modo definitivo dal Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 200764. In base all’articolo 149 CPP chi dirige il procedimento può ordinare misure speciali di protezione a favore di testimoni, persone informate sui fatti, imputati, periti e traduttori65. Rientrano tra queste misure: garantire l’anonimato, svolgere interrogatori o accertare le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificare l’aspetto o la voce della persona da proteggere, eventualmente schermandola e porre restrizioni al diritto delle Parti di esaminare gli atti. La legge prevede inoltre misure di protezione speciali per gli agenti infiltrati e per le vittime minorenni e adulte. In particolare le vittime dovrebbero essere protette soprattutto dal confronto con gli imputati. Tali misure di protezione sono da adottare non solo durante la procedura giudiziaria, ovvero il processo di prima istanza e gli eventuali procedimenti d’impugnazione, bensì di principio sin dal primo atto procedurale (denuncia, audizione della polizia ecc.). La responsabilità di ordinare misure di protezione ricade su chi dirige il procedimento, che ha la facoltà di garantire l’anonimato ai testimoni. Tale garanzia richiede tuttavia l’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 150 CPP).

Per quanto riguarda la protezione al di fuori di procedimenti veri e propri, essa si basa in primo luogo sul mandato generale dei Cantoni, secondo cui i loro corpi di polizia sono tenuti a prevenire i pericoli immediati per la vita e l’integrità fisica dei cittadini. Le pertinenti formulazioni relative a tale mandato sono sancite negli elenchi dei compiti delle leggi cantonali in materia di polizia.

Nella legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, è stata creata una premessa importante per l’esecuzione di ulteriori misure di protezione per i testimoni e le vittime: il disciplinamento del loro soggiorno può derogare dalle condizioni d’ammissione generali (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr).

In virtù della LAV i Cantoni sono inoltre tenuti a istituire consultori. La persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, psichica o sessuale (vittima) ha diritto ad assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica (art. 2 e 14 cpv. 1 LAV). Le vittime hanno inoltre diritto a un indennizzo e a una riparazione morale (art. 19 segg. LAV).66

Attualmente mancano specifiche basi giuridiche e strutture statali che, in determinati casi, consentirebbero di eseguire misure particolari di protezione dei testimoni, quali

63 LFIM; RS 312.8.

64 FF 2007 6327.

65 L’articolo 149 CPP non cita esplicitamente l’autore della denuncia e la persona denunciata; in genere si tratta tuttavia di testimoni.

66 Anche gli art. 34–44 LAV sono integrati nel CPP. La LAV modificata è entrata in vigore il 1° gennaio 2009.