Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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la creazione di una nuova identità o il trasferimento del domicilio di una persona con la relativa assistenza per trovare un alloggio e un posto di lavoro. Questo problema era già stato constatato dal Consiglio federale nel rapporto «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata» del 9 giugno 200667. L’avamprogetto di legge proposto colmerebbe questa lacuna (cfr. n. 2 e legge allegata al decreto federale).
1.2.6.3 Autorità specializzate e organismi di coordinamento (art. 29)
L’articolo chiede che le Parti si occupino della specializzazione delle persone incaricate della lotta alla tratta di esseri umani e della protezione delle vittime (cma 1). Esse devono assicurare la coordinazione delle attività dei vari servizi coinvolti, se opportuno con l’istituzione di organismi di coordinamento (cma 2). A questo proposito le Parti garantiscono la formazione delle autorità competenti (cma 3). Inoltre si raccomanda alle Parti di nominare relatori nazionali o di individuare altri organi incaricati di monitorare le attività di lotta alla tratta di esseri umani condotte dalle istituzioni statali (cma 4).
Nella prevenzione e nella lotta contro la tratta di esseri umani la Svizzera persegue già da anni un approccio integrato ai sensi dell’articolo 29 comma 2. Nel 2003 sotto la direzione del DFGP è stato istituito a livello nazionale il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), che riunisce tutte le autorità della Confederazione e dei Cantoni attive nei settori della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime. SCOTT è dotato di un centro operativo permanente presso l’Ufficio federale di polizia, che coordina e segue le misure. Uno dei punti principali è il settore della formazione specializzata, trattata nell’articolo 29 commi 1 e 3.
La specializzazione ai sensi del comma 1 avviene anche a livello operativo. Dal 2004 le indagini complesse con implicazioni internazionali e intercantonali sono sostenute e coordinate dal commissariato «Pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti» presso la Polizia giudiziaria federale. Nell’ambito dell’adeguamento organizzativo del 1° luglio 2007, il commissariato è stato suddiviso, sul modello degli uffici centrali esistenti, in un commissariato Pedofilia, pornografia e in un commissariato Tratta di esseri umani, traffico di migranti. L’effettivo dei due commissariati è inoltre stato incrementato. Quali organi centrali nazionali della Polizia giudiziaria federale i commissariati sono responsabili, nel loro ambito specifico, di allestire una rete nazionale e internazionale di collegamento, di partecipare ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali e di garantire lo scambio di informazioni in materia di polizia giudiziaria con i Cantoni, Interpol, Europol e i servizi nazionali.
Il comma 4 raccomanda la nomina di relatori nazionali o di altri organi incaricati del monitoraggio delle attività statali contro la tratta. In Svizzera SCOTT e il suo comitato individuano e trattano i problemi e le disfunzioni riscontrati nella prassi.
Con queste misure la Svizzera adempie le premesse dell’articolo 29 della Convenzione.
67 Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005, FF 2006 5223.