Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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stranieri sono, a prescindere da un’eventuale partecipazione alla tratta di esseri umani, tuttavia punibili in base al diritto sugli stranieri50 ed eventualmente in base ad altre disposizioni penali del CP (coazione, sequestro di persona, sfruttamento di uno stato di necessità, promovimento della prostituzione ecc.). I clienti della prostituzione che ricorrono ai servizi di prostitute vittime della tratta, ne escono invece impuniti, in base alla situazione giuridica attuale, sempre che non apportino un contributo causale alla tratta di esseri umani oppure non commettano altri reati contro le persone che si prostituiscono. La criminalizzazione dei clienti al momento non è prevista in Svizzera.
Il diritto svizzero adempie quindi solo in parte le raccomandazioni dell’articolo 19. Visto il carattere facoltativo dell’articolo 19 non ne risultano tuttavia altri obblighi di diritto contrattuale che potrebbero ostacolare la ratifica.
1.2.5.3 Reati relativi ai documenti di viaggio o d’identità (art. 20)
In base all’articolo 20 occorre prendere misure per criminalizzare i reati che riguardano i documenti di viaggio o d’identità, se questi reati sono compiuti intenzionalmente e allo scopo di rendere possibile la tratta di esseri umani. Le disposizioni delle lettere a, b e c in Svizzera sono disciplinate dagli articoli 251–255 CP.
1.2.5.4 Complicità e tentativo di reato (art. 21)
All’obbligo sancito nel comma 2, di rendere punibile il tentativo di compiere un reato di cui agli articoli 18 e 20 lettera a, corrisponde l’articolo 22 CP. Istigazione e complicità in base al comma 1 sono punibili in base all’articolo 24 e 25 CP. La Svizzera adempie pertanto le premesse giuridiche dell’articolo 21 della Convenzione.
1.2.5.5 Responsabilità delle persone giuridiche (art. 22)
Conformemente all’articolo 22 della Convenzione una persona giuridica deve poter essere ritenuta responsabile dei reati contemplati dalla Convenzione commessi a suo vantaggio da una persona fisica che esercita un potere di direzione in seno all’impresa (cma 1). L’impresa deve inoltre poter essere tenuta a rispondere di un reato ai sensi della Convenzione commesso a suo vantaggio da una persona fisica sottoposta alla sua autorità, se è comprovata la mancanza di controllo da parte di una persona fisica con potere direttivo (cma 2).
La responsabilità può essere di natura civile, amministrativa o penale (cma 3) e non deve pregiudicare l’eventuale responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato (cma 4).
Molte convenzioni internazionali in materia di diritto penale concluse negli ultimi anni contengono disposizioni simili o addirittura identiche in materia di responsabilità delle imprese. La Convenzione penale del Consiglio d’Europa del 27 gennaio
50 Art. 117 LStr.