Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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addizionali contro la tratta di persone (RS 0.311.542) e il traffico di migranti (RS 0.311.541) costituiscono un’ulteriore base per la cooperazione internazionale.
1.2.7.2 Misure relative alle persone minacciate o scomparse (art. 33)
Le vittime della tratta di esseri umani vengono spesso intimidite con la minaccia che se tentano la fuga o denunciano i loro sfruttatori, i loro parenti restati in patria ne subiranno le conseguenze. L’articolo 33 comma 1 stabilisce che ogni Parte è tenuta ad avvertire immediatamente un’altra Parte se sul territorio di quest’ultima si trova in pericolo una persona69 di cui all’articolo 28 comma 1. La Parte che riceve una simile informazione, prende le misure idonee in base all’articolo 28, per garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Secondo il comma 2, che non ha carattere vincolante, le Parti possono decidere di rinforzare la loro cooperazione nella ricerca delle persone scomparse, in particolare dei minori, se si presume che siano vittime della tratta di esseri umani.
Il veloce scambio di informazioni sulle vittime o i testimoni della tratta di esseri umani è già ora assicurato da una stretta cooperazione a livello bilaterale e nell’ambito di Schengen, Europol e Interpol. Ciò non vale soltanto per l’ambito di cui al comma 1 (informazione reciproca su persone potenzialmente in pericolo), ma anche per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui al comma 2. La Svizzera può pertanto informare i servizi responsabili all’estero del potenziale pericolo cui sono esposte le persone in questione. Quando una tale informazione giunge in Svizzera è trasmessa alle autorità cantonali competenti. La mancanza di disciplinamento della protezione extraprocedurale dei testimoni non consente tuttavia di creare un programma istituzionalizzato di protezione extraprocedurale dei testimoni70.
Nell’ambito di Interpol i cosiddetti yellow notice permettono di ricercare le persone scomparse, anche minorenni, in tutto il mondo. In questo contesto la Svizzera coopera con gli Stati membri di Interpol conformemente all’articolo 351 capoverso 3 CP71. La cooperazione per la ricerca di persone scomparse e per proteggere le persone in pericolo è possibile anche nell’ambito di Schengen ed è disciplinata dall’articolo 97 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
Riguardo alla protezione dei minori, la Svizzera è parimenti ben attrezzata. Con la ratifica dei pertinenti strumenti giuridici quali la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e il relativo Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (RS 0.107.2), la Svizzera ha già provveduto alla protezione particolare dei minori e alle conseguenti misure.
69 Vittime, testimoni, familiari, persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale.
70 Cfr. n. 2.2.1 e 2.2.2.
71 Questo articolo disciplina lo scambio di informazioni dell’Ufficio federale di polizia per prevenire e combattere i reati nonché per cercare persone scomparse e identificare sconosciuti.