Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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È possibile porre fine al programma di protezione dei testimoni prima della conclusione passata in giudicato del procedimento penale soltanto dopo aver consultato il ministero pubblico competente (cpv. 2). Durante un procedimento pendente, le decisioni in materia di protezione dei testimoni sono infatti fondamentali ai fini dell’andamento del procedimento, di cui è responsabile il ministero pubblico. Prima della conclusione passata in giudicato del procedimento penale, è quindi necessario cooperare strettamente con il ministero pubblico.
Se, dopo la fine del programma di protezione dei testimoni, sussiste ancora una necessità di protezione ai sensi della presente legge, le misure sono rette dalle disposizioni di protezione generale dalle minacce la cui applicazione spetta alla polizia del Cantone competente.
Secondo il capoverso 3, si deve porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere lo chiede espressamente. L’uscita dal programma non deve avvenire però in base a un’esitazione temporanea ma solo dopo un’approfondita e dettagliata informazione sulle conseguenze e dopo un periodo di riflessione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di un’uscita volontaria dal programma e anche di una sua cessazione ai sensi del capoverso 1.
Art. 11 Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale
Le misure di protezione dei testimoni sono mantenute dopo la fine del procedimento penale, se persiste la situazione di minaccia e se l’interessato acconsente a proseguire la partecipazione al programma di protezione dei testimoni.
3.2.4 Sezione 4: Diritti e obblighi della persona da proteggere
Art. 12 Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere
Le misure di protezione dei testimoni non devono ledere la posizione giuridica di terzi. Occorre salvaguardare il diritto di terzi, come ad esempio un creditore privato ma anche l’ufficio di tassazione, di avanzare le loro legittime pretese. Il Servizio di protezione dei testimoni deve fare in modo che le misure di protezione dei testimoni non rendano irraggiungibile la persona da proteggere nelle relazioni giuridiche.
Prima di concedere protezione a un testimone, il Servizio di protezione dei testimoni deve informarsi sulla situazione giuridica e finanziaria della persona da proteggere. Gli consentono di farlo i poteri in materia di raccolta dei dati che gli sono attribuiti conformemente agli articoli 26 e 27 della legge. L’obbligo di collaborare della persona da proteggere per chiarire e risolvere le pretese di terze persone è inoltre statuito espressamente dal capoverso 1 del presente articolo.
Quando qualcuno intende far valere le proprie pretese, il Servizio di protezione dei testimoni può intervenire unicamente per trasmettere informazioni (p. es. nomina di un collaboratore del Servizio di protezione dei testimoni come incaricato delle notifiche). Tuttavia, i creditori di una persona da proteggere non devono né possono ricevere un trattamento migliore a causa della protezione dei testimoni; il Servizio di protezione dei testimoni non deve assolutamente fungere da garante quando qualcuno intende far valere le proprie pretese (cpv. 2).