Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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3.2.2 Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni
Art. 6 Richiesta dell’autorità responsabile del procedimento
La richiesta di ammissione in un programma di protezione dei testimoni è presentata dall’autorità responsabile del procedimento, di norma d’intesa con l’autorità di polizia inquirente (cpv. 1). Nella maggioranza dei casi, la protezione dei testimoni diventa rilevante già prima della procedura dibattimentale o della procedura di ricorso, per cui il richiedente è quasi sempre il ministero pubblico competente. Se questi non prende l’iniziativa, la persona che depone o il suo difensore deve fare domanda al ministero pubblico, che è tenuto ad analizzare i pro e i contro e quindi annunciare per la protezione, rimanendo neutrale, sia i testimoni a carico sia quelli a discarico. Qualora il ministero pubblico rifiuti di presentare la richiesta, la persona interessata può opporsi a tale decisione utilizzando gli usuali mezzi di ricorso o i rimedi giuridici previsti nel quadro del processo penale. Nella pratica, sarà importante che la polizia e il ministero pubblico non facciano delle promesse alla persona da proteggere.
La richiesta va motivata e deve illustrare in particolare la gravità del reato, l’importanza della deposizione per il procedimento penale e la situazione di minaccia (cpv. 2). L’inserimento in un programma di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge presuppone che senza la deposizione della persona da proteggere non si possa far luce sui fatti né scoprire gli accusati o che ciò risulti molto più difficoltoso (cfr. art. 3, campo d’applicazione). L’autorità responsabile del procedimento deve spiegare tutto ciò nella propria richiesta. Per la richiesta è decisiva l’importanza della deposizione. Anche se successivamente la deposizione della persona, durante il procedimento, perde d’importanza a causa di altre prove, la persona può richiedere protezione ai sensi della presente legge se è ancora minacciata. Si rinuncia a indicare un elenco esaustivo di possibili reati che presuppongono la possibilità di svolgere programmi di protezione dei testimoni. Di principio lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni deve infatti essere ipotizzabile per tutti i crimini e i delitti e la decisione va presa nel rispetto dei principi della proporzionalità e della sussidiarietà.
Una limitazione risulta tuttavia necessaria in quanto l’ammissione in un programma di protezione dei testimoni va consentita solo per crimini e delitti di una certa gravità (cfr. art. 1, oggetto), in particolare reati di stampo terroristico, criminalità organizzata e forme gravi di criminalità di altro tipo, in cui vi sia un forte interesse pubblico e privato al chiarimento dei reati commessi.
La valutazione della situazione di minaccia, contenuta nella richiesta, servirà da base al Servizio di protezione dei testimoni per quantificare l’entità della minaccia. Esso può procedere a ulteriori verifiche. La richiesta e la corrispondenza pertinente non sono parte integrante degli atti del procedimento penale (cpv. 3). In questo modo si intende impedire che l’imputato giunga a conoscenza di informazioni che mettano ancora di più in pericolo la persona disposta a deporre.
Se la situazione di minaccia cambia, se subentrano nuove circostanze di pericolo o se esse non sussistono più, il Servizio di protezione dei testimoni dev’esserne informato tempestivamente e spontaneamente.