Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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intero nucleo familiare. Per determinare quanto dev’essere stretto il legame si rimanda all’articolo 168 capoversi 1-3 del Codice di procedura penale, che fornisce un elenco esaustivo delle persone che, a causa del legame con l’accusato, possono rifiutarsi di deporre. Per le stesse persone un testimone è autorizzato a richiedere misure procedurali di protezione se esse sono minacciate (cfr. art. 149 CPP).

Ai sensi del capoverso 3, la legge si applica infine alle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni di uno Stato estero o di un tribunale penale internazionale e che per motivi di sicurezza sono trasferite in Svizzera. Si applicano le sezioni 4 e 5 del capitolo 2 della presente legge, a meno che un trattato internazionale non contenga disposizioni derogatorie.

3.2 Capitolo 2: Programma di protezione dei testimoni

3.2.1 Sezione 1: Definizione e contenuto

Art. 4 Definizione

Un programma di protezione dei testimoni è un insieme di misure di protezione extraprocedurale dei testimoni, definito in base alle esigenze del caso, con cui s’intende proteggere una persona da tutte le conseguenze pericolose, comprese le intimidazioni, della sua collaborazione in un procedimento penale. Il programma viene allestito mediante una procedura speciale dall’autorità competente e necessita del consenso della persona interessata.

Di norma, le misure di protezione extraprocedurale intervengono se quelle procedurali non bastano, perché il colpevole conosce la persona che testimonia o può facilmente identificarla sulla base della deposizione. Le misure di protezione procedurale, così come sono previsto dal CPP (art. 149 segg.), possono risultare importanti anche nel programma di protezione dei testimoni: se una persona riceve una nuova identità, essa, nel procedimento penale, deve potere mantenere segreti il nome e le indicazioni che consentirebbero di risalire al nuovo luogo di domicilio o di soggiorno. A tal fine, la persona può richiedere la protezione procedurale o far valere il proprio diritto di rifiutarsi di testimoniare (cfr. art. 16).

Art. 5 Contenuto

Le misure extraprocedurali di protezione dei testimoni mirano alla protezione delle persone esposte a pericoli al di fuori del procedimento vero e proprio, ossia prima, durante e dopo il procedimento. Tali misure comprendono la consulenza sul modo di comportarsi, la messa a disposizione di strumenti ausiliari quali un nuovo numero di cellulare o un sistema d’allarme, la protezione personale, l’assistenza in caso di trasferimento e del blocco della comunicazione di dati, la sistemazione temporanea in un luogo sicuro, l’aiuto per cambiare legalmente il nome (art. 30 CC), la creazione temporanea di un’identità fittizia ecc. Per illustrare di cosa si tratta, la disposizione elenca le misure essenziali.