Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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Il Consiglio federale disciplina i dettagli della richiesta e della corrispondenza (cpv. 4).
Art. 7 Esame della richiesta da parte del Servizio di protezione dei testimo-
ni
Prima di decidere sull’ammissione in un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimoni esegue una procedura d’esame dettagliata, durante la quale esamina in particolare l’idoneità della persona da proteggere e gli altri criteri di cui all’articolo 8 (cpv. 1). La verifica dell’idoneità si compone di varie fasi (colloquio, compilazione di un questionario, valutazione psicologica) e dev’essere svolta coinvolgendo dei periti o delle persone appositamente istruite. In particolare, va chiarita anche la situazione finanziaria di una persona (capacità di essere autosufficiente, debiti ecc.).
Nel quadro di tali colloqui, è indispensabile che il Servizio di protezione dei testimoni informi in modo chiaro la persona da proteggere sulle possibilità, sui limiti e sulle condizioni della protezione. Alla persona da proteggere si spiega entro quale ambito la protezione sia possibile e quale collaborazione e quali limitazioni ciò comporti, anche da parte della persona da proteggere (p. es. interrompere contatti precedenti, non compiere reati ecc.).
Art. 8 Decisione dell’Ufficio federale di polizia
La decisione sull’ammissione in un programma di protezione dei testimoni viene presa dal direttore dell’Ufficio federale di polizia su proposta del Servizio di protezione dei testimoni, che decide sulla base dei risultati della procedura di verifica, eseguita applicando i dovuti criteri (cpv. 1).
Ai sensi del capoverso 2, quando si decide in merito all’ammissione in un programma di protezione dei testimoni, occorre considerare soprattutto:
a. la rilevanza della minaccia: il presupposto per disporre misure protettive è la probabilità che il diretto interessato o i suoi familiari siano esposti a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. Costituiscono possibili tipologie di minaccia le minacce verbali, le minacce scritte come quelle di morte, gli attacchi violenti e i maltrattamenti, la minaccia contro i familiari, l’invio di oggetti di carattere simbolico ecc. Il pericolo non si determina in modo astratto ma vi devono essere indizi concreti che inducano a ritenere probabili dei danni per i beni giuridici indicati. In ogni singolo caso occorre eseguire un’analisi della minaccia.
b. Idoneità della persona: la persona dev’essere idonea per lo svolgimento di misure di protezione dei testimoni. Tale idoneità non è data ad esempio se una persona da proteggere non è disposta a collaborare alle misure di protezione e a seguire le istruzioni, se fornisce indicazioni false, se non mantiene le promesse, se non è disposta a mantenere il segreto o se compie reati. Di solito il Servizio di protezione dei testimoni deve incaricare dei periti di valutare l’idoneità.
c. L’esistenza di precedenti penali o di altre circostanze che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza pubblica se la persona fosse ammessa in un programma di protezione dei testimoni: di per sé, un precedente comportamento criminale non impedisce l’ammissione di una persona nel program-