Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Art. 13 Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi

Il capoverso 1 precisa che le misure di protezione dei testimoni di cui alla presente legge non toccano le pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi, come assicurazioni sociali, assicurazioni private e debitori privati. La concessione dell’aiuto sociale, di prestazioni assicurative o di altro genere (p. es. assegni familiari del datore di lavoro) si basa sui rispettivi requisiti e viene verificata dagli organi competenti.

Se ha ottenuto la relativa procura il Servizio di protezione dei testimoni può intervenire nei confronti di terzi a nome e per conto della persona da proteggere, senza dover necessariamente rivelare che essa è sotto protezione. Le pretese riguardanti prestazioni delle assicurazioni sociali e altre prestazioni possono tuttavia dipendere anche da determinati presupposti concreti che, in determinate circostanze, a causa di un cambiamento del domicilio o del posto di lavoro avvenuto nel quadro della protezione del testimone, non sussistono più. In tal caso le pretese non possono essere fatte valere neppure dai mandatari. Il capoverso 2 intende impedire che una persona non possa beneficiare di una prestazione quando i requisiti non sono soddisfatti unicamente a causa delle misure di protezione adottate. In questo caso, il Servizio di protezione dei testimoni deve illustrare e confermare a eventuali fornitori di prestazioni i fatti necessari per verificare se sussistono i requisiti per ottenere le prestazioni di sostegno.

Art. 14 Contributi volontari alle assicurazioni

Gli assicurati che, a causa delle misure di protezione, non possono pagare i contributi assicurativi, ad esempio per l’AVS, subiscono eventualmente una perdita corrispondente delle rendite di vecchiaia. Se a causa delle misure di protezione dei testimoni una persona da proteggere deve interrompere un’occupazione o un’attività sottoposta all’assicurazione obbligatoria oppure se tali misure le impediscono di pagare i regolari contributi alle assicurazioni sociali, essa può chiedere di versare in seguito contributi volontari per il periodo in cui si sono svolte le misure. La richiesta può essere presentata solo entro un anno dalla fine delle misure di protezione dei testimoni.

Art. 15 Prestazioni finanziarie del Servizio di protezione dei testimoni

Di norma, spostare una persona da proteggere dall’ambiente in cui vive significa privarla, almeno temporaneamente, della sua fonte di guadagno. La garanzia del sostentamento rappresenta tuttavia una premessa imprescindibile per la protezione dei testimoni. La persona da proteggere ha bisogno di un sostegno finanziario fino a quando sarà in grado di provvedere con i propri mezzi al proprio sostentamento.

Fintanto che e nella misura in cui la persona da proteggere non sia in grado di attingere a mezzi propri o non siano (ancora) disponibili prestazioni di altri organi ai sensi dell’articolo 13, il capoverso 1 statuisce la possibilità di un sostegno economico temporaneo da parte del Servizio di protezione dei testimoni. Esso dovrà essere corrisposto nella misura in cui sia necessario per la protezione dei testimoni e per finanziarne il sostentamento. Il testimone ha l’obbligo di collaborare fornendo informazioni sul proprio reddito e patrimonio o sulle sue relazioni familiari; inoltre l’articolo 27 della legge autorizza anche il Servizio di protezione dei testimoni a raccogliere informazioni.