Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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3.2.5 Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati
Oggi le informazioni personali sono registrate in una serie di raccolte di dati, sempre più interconnesse tra loro. Spesso le informazioni di queste raccolte di dati sono accessibili a varie autorità, istituzioni e anche a privati. Attraverso le informazioni contenute in queste banche dati è possibile, in determinate circostanze, risalire al luogo di domicilio di una persona da proteggere.
L’elaborazione di dati su vasta scala che avviene nell’economia privata come ad esempio presso le assicurazioni e le banche o nel settore delle telecomunicazioni, comporta anche la possibilità di spiare tali dati. Una protezione dei testimoni efficace presuppone quindi anche il coinvolgimento dei privati, in modo da poterli vincolare alla collaborazione e alla tutela del segreto.
La regolamentazione della cooperazione con i servizi pubblici e i privati non è funzionale solo alla protezione della persona minacciata ma serve anche per aiutare il Servizio di protezione dei testimoni a svolgere il proprio ruolo quando terzi intendono far valere le loro pretese nei confronti della persona da proteggere.
I servizi pubblici comprendono organi amministrativi centrali e decentrati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (quindi anche enti di diritto pubblico, istituti e fondazioni) come pure organi di diritto privato, con compiti pubblici (p. es. imprese parastatali o società per azioni di diritto speciale come la Swisscom o le FFS).
Art. 17 Blocco della comunicazione di dati
Tale disposizione statuisce il principio secondo cui il Servizio di protezione dei testimoni può ordinare ai servizi pubblici e ai privati di non comunicare dati personali o di trattare conformemente alle sue istruzioni i dati che consentono di risalire all’attuale o al precedente luogo di domicilio (indicando p. es. l’indirizzo del Servizio di protezione dei testimoni). L’obbligo vale solo nella misura in cui sia tecnicamente applicabile (p. es. limitando l’autorizzazione all’accesso a tali dati).
Sono interessati da tale regolamentazione soprattutto le raccolte di dati e i registri pubblici, ad esempio presso i Comuni (controllo abitanti, registro fondiario ecc.), gli uffici cantonali (licenza di circolazione) o gli uffici federali (sistema d’informazione sui documenti d’identità, assicurazioni sociali, esercito ecc.), ma anche le raccolte di dati private.
Art. 18 Comunicazione di domande d’informazione
Secondo questa disposizione, i servizi pubblici e i privati a cui si rivolge il Servizio di protezione dei testimoni, sono tenuti a informarlo senza indugio quando perviene loro una richiesta di informazione su dati bloccati e non bloccati riguardanti la persona protetta (cpv. 1). Tale disposizione non comporta tuttavia l’obbligo di predisporre a tal fine misure tecniche speciali.
Se un sistema d’informazione è già in grado di generare verbali delle consultazioni per gli accessi concernenti una determinata persona, essi devono essere consegnati su richiesta al Servizio di protezione dei testimoni (cpv. 2).
L’obiettivo di questi obblighi è duplice. Da un lato serve per individuare e impedire tentativi da parte dell’autore della minaccia di spiare, dall’altro consente al Servizio